Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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caratteristiche della donazione

 Queste le caratteristiche essenziali della donazione, ma è necessario aggiungere qualcosa in merito alla capacità del donante e del donatario.
Per la capacità di donare è necessario che il donante abbia la " piena capacità di disporre dei propri beni" (art. 774 c.c.), intendendo con tale espressione la capacità di agire; di conseguenza non possono validamente donare i minori (con l'eccezione prevista dallo stesso art. 774), interdetti o inabilitati, mentre se la donazione è fatta da persone incapaci d'intendere o di volere ( art. 775 c.c.) al momento del compimento dell'atto, questa può essere annullata entro cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta.
Una regola specifica è stata dettata  in tema di inabilitazione; secondo l'art. 776 c.c. la donazione fatta dall'inabilitato può essere annullata anche dopo che sia iniziato il giudizio di inabilitazione; in altre parole l'annullamento può chiedersi per una situazione che è ancora in corso di accertamento; se, però, l'inabilitazione è chiesta per prodigalità, l'annullamento può essere chiesto anche nei sei mesi anteriori all’inizio del giudizio d’inabilitazione.
Per la donazione non è ammessa rappresentanza, nel senso che il donatario non può conferire ad altri il potere di scegliere a chi donare e cosa donare, mentre è possibile che il donante conferisca a un terzo l'incarico di designare la persona del donatario tra "una rosa" di soggetti o di cose indicate dal donante (art. 778 c.c.).
Chiudiamo l'argomento parlando della capacità a ricevere.
Secondo l'art. 784 c.c. sono capaci a ricevere per donazione anche i nascituri pur se non ancora concepiti. In questi casi l'accettazione della donazione è effettuata dai (futuri) genitori, ma solo se vi sia per necessità o utilità evidente del futuro figlio e dopo l'autorizzazione del giudice tutelare (art. 320 c.c.); nel caso in cui i genitori non possono o non vogliono accettare la donazione, il tribunale nominerà un curatore speciale autorizzato al compimento dell’atto.
Sono, inoltre incapaci a ricevere i tutori o i protutori del donante, ma sono anche incapaci a donare i rappresentati legali (padre e madre, tutore) di una persona incapace a favore della persona che rappresentano (art. 777 c.c.).

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