Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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causa illecita
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Articolo1343 c. c. la causa è illecita
quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon
costume.
L'articolo 1343 elenca i casi di nullità del negozio giuridico per
illiceità della causa.
È evidente che solo i negozi atipici possono avere una causa illecita,
mentre per i negozi tipici, come la compravendita, ciò non è possibile
proprio perché la causa è stata prevista dal legislatore.
Per i sostenitori della teoria della causa concreta, però, tale articolo è
la dimostrazione delle loro argomentazioni; ci si chiede come possa essere
nullo un contratto tipico, per illiceità della causa, se questa è prevista
dalla legge; in realtà i negozi tipici difficilmente sono nulli per
illiceità della causa, perché o accade che l’operazione negoziale è diversa
da quella che appare, e quindi la causa “concreta” non è tipica, oppure sono
nulli per altre ragioni come il motivo illecito o l'oggetto illecito.
Vediamo, quindi, quando la causa è illecita:
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Causa contraria a norme imperative: sono tutte quelle norme che
vietano determinati comportamenti che, se tenuti, comportano la nullità
del negozio giuridico;
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Causa contraria all'ordine pubblico: ci riferiamo in questo
caso all'ordine pubblico interno per distinguerlo dall'ordine pubblico
internazionale. Nel nostro caso il contrasto con l'ordine pubblico non
avviene da atti provenienti dall'esterno dello Stato, ma da atti che
provengono dall'interno dello Stato, come i negozi giuridici. La causa è
illecita per contrarietà all'ordine pubblico (interno) quando contrasta
non solo con norme di legge che esprimono i principi fondamentali della
nostra comunità sociale, ma anche quando contrasta con quei principi,
anche di natura economica, non necessariamente espressi in norme di
legge ;
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Causa contraria al buon costume: si tratta di negozi che
contrastano con il senso morale della comunità in un determinato momento
storico sociale. A guardare bene il concetto buon costume rientra in
quello dell'ordine pubblico, ma se differenzia perché riguarda
strettamente i principi di ordine morale; vi rientrano certamente tutti
quegli atti contrari alla morale sessuale, ma anche atti in genere
contrari alla morale come ad esempio il caso di chi si obbligasse a
ubriacarsi.
La conseguenza dell’illiceità
della causa sarà la nullità del negozio giuridico (articolo 1418 c.c.), ma
un’importante differenza v'è quando la causa sia illecita per contrarietà al
buon costume; in questo caso, infatti, l'articolo 2035 c. c. stabilisce che
non è possibile farsi restituire quanto si è dato per una prestazione
illecita.
Questa norma non è altro che
l'applicazione di un principio che risale al diritto romano
"in pari causa
turpitudinis melior est condicio possidentis”.
Riassumiamo ora i casi in cui l'illiceità
comporta la nullità del negozio giuridico:
1) illiceità della causa;
2) illiceità del motivo comune;
3) illiceità della condizione;
4) illiceità dell'oggetto del negozio.
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