Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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causa illecita

L'articolo 1343 elenca i casi di nullità del negozio giuridico per illiceità della causa.
È evidente che solo i negozi atipici possono avere una causa illecita, mentre per i negozi tipici, come la compravendita, ciò non è possibile proprio perché la causa è stata prevista dal legislatore. 
Per i sostenitori della teoria della causa concreta, però, tale articolo è la dimostrazione delle loro argomentazioni; ci si chiede come possa essere nullo un contratto tipico, per illiceità della causa, se questa è prevista dalla legge; in realtà i negozi tipici difficilmente sono nulli per illiceità della causa, perché o accade che l’operazione negoziale è diversa da quella che appare, e quindi la causa “concreta” non è tipica, oppure sono nulli per altre ragioni come il motivo illecito o l'oggetto illecito.

Vediamo, quindi, quando la causa è illecita:

La conseguenza dell’illiceità della causa sarà la nullità del negozio giuridico (articolo 1418 c.c.), ma un’importante differenza v'è quando la causa sia illecita per contrarietà al buon costume; in questo caso, infatti, l'articolo 2035 c. c. stabilisce che non è possibile farsi restituire quanto si è dato per una prestazione illecita. 
Questa norma non è altro che l'applicazione di un principio che risale al diritto romano "in pari causa turpitudinis melior est condicio possidentis”.  Riassumiamo ora i casi in cui l'illiceità comporta la nullità del negozio giuridico:
1) illiceità della causa;
2) illiceità del motivo comune;
3) illiceità della condizione;
4) illiceità dell'oggetto del negozio.

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