Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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 convalida

·         Nozione (art. 1444): è un negozio giuridico unilaterale con il quale la parte che ha diritto all’azione di annullamento decide, in maniera espressa o tacita, di consolidare gli effetti del contratto annullabile.

Come abbiamo visto la parte che ha diritto all’azione di annullamento può, dopo aver eseguito la sua prestazione, lasciar trascorrere il termine di prescrizione, rendendo in tal modo definitivi gli effetti del contratto. Ma è anche vero che il termine prescrizionale è lungo, cinque anni, e per tutto questo tempo perdura una situazione d’incertezza circa la sorte del contratto.
Per eliminare tale situazione, la parte che ha diritto all’azione di annullamento, può convalidare il contratto, rendendo definitivi i suoi effetti ed eliminando anche l’incertezza sul contratto. In definitiva con la convalida si rinunzia all’azione di annullamento.
Per essere valida, però, la convalida deve possedere delle speciali caratteristiche. In primo luogo essendo un negozio giuridico, non deve essere affetta dai vizi che riguardano tali atti.
In particolare l’art. 1444 indica espressamente le condizioni di efficacia  della convalida, che possiamo indicare nella conoscenza del vizio che ha dato luogo alla annullabilità e la piena capacità d’agire di chi convalida.

Di conseguenza un minore non potrà convalidare l’atto, ma nemmeno potrà efficacemente convalidare il contratto annullabile chi si trovi, anche in maniera transitoria, in stato di incapacità di intendere o di volere.
La convalida può assumere due forme:
1. Convalida espressa (art. 1444 comma 1): il negozio è regolarmente convalidato con una dichiarazione con la quale la parte esprime la sua volontà di convalidare il contratto. La dichiarazione deve contenere  la menzione del contratto annullabile e del motivo di annullabilità;
2. Convalida tacita (art. 1444 comma 2): si verifica quando contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità.
Sulla convalida tacita sono però necessarie due osservazioni; parte della dottrina contesta che si tratti di un vero negozio giuridico, e la parte che l’ammette parla di negozio di attuazione.
Si ritiene, inoltre, che la convalida tacita non si avrebbe solo con l’adempimento del contratto annullabile (l’esecuzione di cui parla l’art. 1444 comma 2), ma anche quando si compiano atti incompatibili con la volontà di impugnare il negozio annullabile, come nel caso in cui l’acquirente in errore venda il bene acquistato con il contratto annullabile.

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