Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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gestione di affari altrui

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 L'ipotesi dell'art. 2031 riguarda una situazione che può verificarsi nella realtà con una frequenza maggiore di quanto non si pensi; può succedere, infatti, che una persona non possa occuparsi dei suoi affari rischiando di subire un danno. Ma può anche accadere che un'altra persona, essendo a conoscenza di questa situazione, decida di intervenire per impedire il danno. Se la gestione avverrà alle condizioni previste dalla legge, il dominus dovrà non solo adempiere le obbligazioni assunte dal gestore, ma dovrà anche indennizzarlo (e non compensarlo) delle spese che questi ha sostenuto. Come si vede la gestione di affari altrui (detta anche negotiorium gestio) è fonte di obbligazioni che non derivano né da contratto né da atto illecito, ma direttamente dalla legge. Vediamo, ora, quando avremo una gestione di affari in grado di essere fonte di obbligazioni. Cominciamo ad analizzare la posizione del dominus:

 Come si vede il dominus deve effettivamente trovarsi in una particolare situazione che gli impedisca di occuparsi dei propri affari.
Questa può verificarsi quando il dominus sia scomparso e non siano stati ancora presi i provvedimenti previsti dalla legge, o quando sia incapace senza che vi sia chi lo rappresenti. È certo, però, che la situazione del dominus andrà valutata caso per caso, potendo essere tanti i casi che impediscono al dominus di occuparsi dei propri affari. In merito al divieto, questo è efficace solo se non sia contrario alla legge, all'ordine pubblico o la buon costume, ma si ritiene che sia anche inefficace quando riguardi una situazione imprevista. Passiamo ora alla posizione del gestore
:

Il gestore è quindi equiparato a un mandatario e a lui si applicherà la disciplina prevista dagli articoli 1705- 1707 del codice civile. È anche possibile, però, che il gestore dichiari di agire per il dominus ponendo in essere una gestione rappresentativa, che si distingue da quella dove non c'è tale dichiarazione detta gestione non rappresentativa. La differenza non è senza importanza, perché nel caso di gestione rappresentativa si applicheranno anche le norme concernenti la rappresentanza ex art. 1704 c.c. con la conseguenza che gli effetti del negozio conclusi dal gestore ricadranno immediatamente nelle sfera giuridica del dominus.
Concludiamo occupandoci delle caratteristiche dell'affare gerito:

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