Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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i motivi

Abbiamo visto che la causa costituisce lo scopo economico sociale del negozio giuridico; intesa in questo modo la causa, elemento essenziale del negozio giuridico, si distingue nettamente dai motivi in quanto costituisce un elemento negoziale, mentre i motivi sono i moventi individuali che spingono un soggetto a contrarre. 
Un esempio chiarirà facilmente la differenza.  Se intendo acquistare un appartamento posso farlo per una serie di motivi; ad esempio l’acquisto perché penso di essere trasferito in quella città oppure perché ritengo il luogo maggiormente collegato con il centro.
È evidente che se ogni volta si dovesse dare rilevanza ai motivi potrebbe accadere che nel caso in cui mi sia già impegnato per l'acquisto dell'immobile senza poi ottenere più il trasferimento che speravo, potrei legittimamente impugnare il contratto di compravendita sostenendo proprio il mio errore sui motivi: proprio per evitare simili conseguenze si è stabilita l'irrilevanza dei motivi individuali.
Quanto detto però non è sempre vero.  Può darsi, infatti, che le parti intendano dare rilevanza ai motivi trasformandoli in una clausola condizionale, ma in alcuni casi è la legge a darvi rilevanza. 
Questo è il caso dell'articolo 1345 c.c. che stabilisce: “il contratto è illecito quando le parti si sono determinante a concluderlo per un motivo illecito comune ad entrambe”. Come si vede la norma costituisce un'eccezione alla regola dell’irrilevanza dei motivi che, se illeciti, possono provocare la nullità del contratto.  Per arrivare a tanto, però, è necessario che il motivo illecito sia comune a entrambe e sia stato l'unica ragione che ha determinato le parti a contrarre. 

Se, ad esempio, acquisto un appartamento per impiantarvi una casa di prostituzione, il contratto di compravendita sarà valido se il venditore non sapeva dell'uso che intendevo fare dell'immobile; ma se il venditore era a conoscenza delle mie intenzioni e mi ha preferito ad altri acquirenti magari proprio perché intendeva approfittare dell'attività illecita, ecco che il contratto di compravendita sarà nullo per illiceità dei motivi.  Vediamo ora altri casi in cui la legge attribuisce rilevanza al motivo:

A parte queste ipotesi, però, i motivi, come già detto, si ritengono irrilevanti.
Dobbiamo però segnalare che la tesi che ritiene irrilevanti i motivi è coerente con la teoria che considera la causa come scopo economico sociale del negozio. Se, invece, si accetta la tesi secondo cui la causa è la ragione concreta per la quale le parti si sono accordate, non si può ritenere che i motivi siano sempre irrilevanti, perché possono integrare la ragione concreta del contratto, e cioè la causa, e un errore sui motivi, o il venire meno di un motivo,  può portare a un difetto della causa e alla nullità del contratto.
Nell’esempio che abbiamo fatto in precedenza sull’acquisto della casa legato al trasferimento lavorativo, se il contratto è stato stipulato anche sulla base di questo motivo, noto anche all’altra parte, il mancato trasferimento, lungi dall’essere un semplice motivo del contratto, diviene elemento integrante della causa, intesa come ragione concreta del contratto di compravendita, e il venir meno del trasferimento, farà venir meno anche la ragione concreta per la quale una parte si è accordata, e quindi la stessa causa. Tale effetto, però, non si verifica, quando il motivo non è reso conoscibile all’altra parte, rimanendo, in tal modo, al di fuori della causa, e quindi irrilevante.

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