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Il conflitto di interessi
Altra ipotesi riconducibile
al conflitto d'interessi è quella dell'articolo 1395 c.c. relativa al
contratto con sé stesso. In questo caso il rappresentante non tratta con un
terzo, ma conclude il contratto "da solo" assumendo la duplice veste di
rappresentante e di altra parte contrattuale, come nel caso in cui acquisti
per il rappresentato un appartamento di cui è il proprietario, oppure
nell'ipotesi in cui acquisiti per il rappresentato sempre un
appartamento di cui non è proprietario, ma rappresentante del proprietario "
in proprio o come rappresentante di
un'altra parte" recita l'articolo 1395.
Anche il contratto è annullabile, anche se il
rappresentato non ha danneggiato l'interesse del rappresentato; in altre
parole il legislatore si è preoccupato di tutelare l'interesse del
rappresentato da "possibili" abusi del rappresentante concedendogli la
scelta se accettare l'operato del rappresentante o agire per l'annullamento
del contratto.
A differenza del caso precedente, per ottenere
l'annullamento, il rappresentato non dovrà provare l'esistenza del conflitto
di interessi, ma la semplice conclusione del contratto con sé stesso da
parte del rappresentante. È doveroso avvertire, però, che queste conclusioni
non sono accettate da parte autorevole della dottrina che ritiene
indispensabile l'esistenza di un danno per poter chiedere l'annullamento del
contratto.
Non sarà possibile agire per l'annullamento del
contratto quando le condizioni erano tali da non potere pregiudicare
l'interesse del rappresentato, come nell'ipotesi in cui il rappresentante
abbia acquistato da se stesso beni a prezzi imposti dalla legge o quando sia
stato specificamente autorizzato alla conclusione del contratto dal
rappresentato.
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