Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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Il conflitto di interessi

 
Si tratta di un’ipotesi particolare; può accadere, infatti, che il rappresentante possa usare il potere attribuitogli con la procura contro l'interesse del rappresentato per interessi personali o comunque a lui riconducibili; formuliamo l'ipotesi che il rappresentante abbia ricevuto l'incarico di acquistare un appartamento e che il contratto sia concluso con la moglie del rappresentante, venditrice dell'appartamento; è chiaro che il rappresentante potrebbe non fare gli interessi del rappresentato, ma i suoi.
La particolarità dell'ipotesi consiste nel fatto che il contratto è annullabile anche quando il rappresentante abbia ben usato il suo potere perché, secondo la dottrina dominante, basta che vi sia una situazione "potenziale" di conflitto per legittimare il rappresentato a chiedere l'annullamento del contratto.
Per essere causa di annullamento il conflitto doveva essere conosciuto o riconoscibile dal terzo che ha trattato con il rappresentante; riassumendo per l'annullamento del contratto è necessario: 1. contrasto con  l'interesse del rappresentato anche se solo potenziale; 2. conoscenza o riconoscibilità del conflitto da parte del terzo.

Altra ipotesi riconducibile al conflitto d'interessi è quella dell'articolo 1395 c.c. relativa al contratto con sé stesso. In questo caso il rappresentante non tratta con un terzo, ma conclude il contratto "da solo" assumendo la duplice veste di rappresentante e di altra parte contrattuale, come nel caso in cui acquisti per il rappresentato un appartamento di cui è il proprietario, oppure nell'ipotesi in cui acquisiti per il rappresentato  sempre un appartamento di cui non è proprietario, ma rappresentante del proprietario " in proprio o come rappresentante di un'altra parte" recita l'articolo 1395.
Anche il contratto è annullabile, anche se il rappresentato non ha danneggiato l'interesse del rappresentato; in altre parole il legislatore si è preoccupato di tutelare l'interesse del rappresentato da "possibili" abusi del rappresentante concedendogli la scelta se accettare l'operato del rappresentante o agire per l'annullamento del contratto.
A differenza del caso precedente, per ottenere l'annullamento, il rappresentato non dovrà provare l'esistenza del conflitto di interessi, ma la semplice conclusione del contratto con sé stesso da parte del rappresentante. È doveroso avvertire, però, che queste conclusioni non sono accettate da parte autorevole della dottrina che ritiene indispensabile l'esistenza di un danno per poter chiedere l'annullamento del contratto.
Non sarà possibile agire per l'annullamento del contratto quando le condizioni erano tali da non potere pregiudicare l'interesse del rappresentato, come nell'ipotesi in cui il rappresentante abbia acquistato da se stesso beni a prezzi imposti dalla legge o quando sia  stato specificamente autorizzato alla conclusione del contratto dal rappresentato.

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