Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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La procura

 
In questa sede ci occuperemo della sola rappresentanza volontaria e dello strumento attraverso il quale si realizza; questo strumento è, appunto, la procura, il negozio giuridico che rende possibile la rappresentanza.  Prima di analizzarla compiutamente rileviamo che la procura non è un contratto perché per la sua validità non necessita di accettazione da parte del rappresentato, ma è un negozio unilaterale  che attribuisce un potere ad un altro soggetto, il rappresentante, un potere che quest'ultimo potrà usare verso i terzi. Il rappresentante potrà, quindi, usare i poteri che gli sono stati conferiti oppure disinteressarsene; certo è che nel momento in cui deciderà di agire in conformità del potere conferitogli non potrà più disinteressarsene senza andare incontro a delle responsabilità. Viene, allora, da chiedersi quali saranno gli obblighi del rappresentante, visto che riceve solo un potere; qui il discorso si fa più fumoso, perché risulta evidente che il solo conferimento della procura non garantisce il rappresentato circa la riuscita dell'incarico che ha conferito; ed allora sarà buona norma far accompagnare la procura ad un altro negozio giuridico, un contratto, tra lui ed il rappresentante in modo che entrambi sappiano da subito cosa devono e non devono fare e quali obblighi dovranno osservare, questo contratto è, di solito, il mandato, che, secondo l’art. 1703 c.c. : ” è un contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra”. La procura, quindi, di solito non esiste da sola, ma si accompagna ad un contratto con il quale si disciplinano i rapporti tra rappresentante e rappresentato come riportiamo di seguito:

Procura: negozio unilaterale; si attribuisce un potere rappresentativo e consente al rappresentante di agire verso i terzi in nome e per conto del rappresentato;
Mandato: contratto con il quale il rappresentante ed il rappresentato disciplinano il loro rapporti interni in seguito allo svolgimento dell'incarico che dovrà eseguire il rappresentante.

Esistendo la procura e il mandato, entrambe le parti saranno soddisfatte in quanto il rappresentante potrà far valere verso i terzi il potere ricevuto con la procura, mentre entrambi avranno già chiari, grazie al mandato, obblighi e diritti reciproci. Abbiamo visto che la procura può esistere anche senza mandato, o altro contratto, anche se è un'ipotesi rara; chiediamoci ora: il mandato può esistere senza la procura? E, nel caso affermativo, si avrà ancora rappresentanza? Ci risponde l'articolo 1705 c.c. che espressamente prevede l'ipotesi di mandato senza rappresentanza come l'articolo 1704 c.c. prevede l'ipotesi opposta; e allora per la seconda domanda: il solo mandato è sufficiente a costituire anche la rappresentanza? La risposta è negativa, poiché se vi è stato il solo mandato, il mandatario agirà per conto ma non in nome del mandante, con la conseguenza che gli effetti degli atti compiuti non passeranno immediatamente nella sfera giuridica del mandante, ma dovranno essere ritrasferiti a lui al mandatario; abbiamo quindi:

Come si vede la c.d. rappresentanza indiretta (o interposizione reale di persona) non è vera rappresentanza e non si applicheranno le norme previste in tema di rappresentanza. Vediamo, quindi, queste norme nei paragrafi che

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