Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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la rappresentanza

 
L'elemento fondamentale della rappresentanza è lo sdoppiamento di una parte negoziale; accade, infatti, che il negozio giuridico, invece di essere posto in essere da colui che è il titolare del diritto, è in realtà concluso da un diverso soggetto, legittimato, però, a sostituirsi a lui.
Qualche esempio lo abbiamo già fatto in precedenza quando abbiamo parlato dell'imprenditore che, non essendo in grado di svolgere direttamente tutti i suoi affari, si affida a un'altra persona, il rappresentante, affinché quest'ultimo si sostituisca lui nello svolgimento di uno o più negozi.
Con questo, però, non abbiamo certo esaurito la figura della rappresentanza, perché quest'ultima può trovare la sua fonte, oltre che nella volontà del rappresentato, anche nella legge quando si decide di sostituire un soggetto ad un altro che non è in grado di badare ai propri interessi; distinguiamo quindi:

1) rappresentanza volontaria: è quella che trova la sua fonte nella volontà dei soggetti.
2) rappresentanza legale: trova la sua fonte nella legge e, di regola, ricorre quando vi è la necessità di proteggere un soggetto incapace.
Abbiamo visto che l'elemento fondamentale della rappresentanza è lo sdoppiamento di una parte negoziale. Ma chiediamoci ora: qual è l'essenza della rappresentanza? Rispondiamo: la sostituzione della volontà del titolare del diritto con la volontà del rappresentante.
Solo quando il rappresentante interverrà nel negozio giuridico con la sua volontà, potremo parlare effettivamente di rappresentanza; ma quando il rappresentante segue alla lettera le istruzioni del rappresentato, non intervenendo con la sua volontà nella formazione del negozio giuridico, non avremo rappresentanza ma altra cosa di diverso e minore.
In quest'ultimo caso il rappresentante non è tale, ma è, in realtà, la cinghia di trasmissione della volontà del rappresentato, è un semplice messo o nuncius e non saranno applicabili le regole riguardanti la rappresentanza.
Ancora dobbiamo rilevare un'altra caratteristica fondamentale della rappresentanza che la distingue da figure affini, come quella che si riferisce alla cosiddetta rappresentanza indiretta. Nella rappresentanza il negozio concluso in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti dei poteri a lui conferiti, produce direttamente i suoi effetti nella sfera giuridica del rappresentato.
Ciò significa che il negozio compiuto dal rappresentante è come se fosse stato compiuto del rappresentato; se, ad esempio, il rappresentante si è obbligato al pagamento di una somma in nome per conto del rappresentato, nel caso in cui tale somma non sia poi pagata, accadrà che il creditore non potrà certo rivolgersi al rappresentante per ottenere quanto gli spetta, ma dovrà rivolgersi al rappresentato che è il vero titolare dell'interesse. Ma c'è di più: il rappresentante nel momento in cui stipula il negozio giuridico per il rappresentato non dovrà compiere un nuovo atto di trasferimento a favore del rappresentato, non accadrà, ad esempio, che 1. il rappresentante acquista un bene; 2. stipula un nuovo atto per trasmettere proprietà di questo bene al rappresentato, ma accadrà che: 2. Il rappresentante acquista un bene e il rappresentato ne diviene nel momento stesso l'acquisto proprietario.
Riassumendo possiamo identificare gli elementi essenziali della rappresentanza in questi tre momenti:
1) sostituzione: nella rappresentanza si verifica un fenomeno di sostituzione di un soggetto ad un altro nel compimento di un'attività giuridica;
2) volontà: nella rappresentanza il rappresentante partecipa con la propria volontà alla stipula dell'atto giuridico e non è un semplice esecutore degli ordini del rappresentato;
3) imputazione degli effetti: gli effetti giuridici dell'atto compiuto dal rappresentante ricadranno direttamente nella sfera giuridica del rappresentato senza che sia necessario un nuovo atto di trasferimento.

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