Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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multiproprietà

Il codice del consumo si occupa di particolari contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili;
vediamo come l'art. 69 definisce tali contratti.

Da questa definizione possiamo isolare due tipi di contratti; 1. contratti che trasferiscono o costituiscono un diritto reale per un tempo determinato; 2. contratti che trasferiscono o costituiscono un diritto di godimento per un tempo determinato.
Solo per i primi è possibile parlare di "multiproprietà" ( art. 72).
Il codice in sostanza riproduce le regole del d. lgs. 9 novembre 1998 n. 427 emanato in attuazione della direttiva 94\47\CE senza giungere a innovazioni significative, ma poniamoci unna domanda fondamentale: la multiproprietà è un diritto reale? Il codice del consumo ci aiuta a risolvere il problema? Rispondiamo subito alla seconda domanda; il codice non pone la parola fine alle discussioni circa la natura giuridica della multiproprietà poiché se è pur vero che ne fa menzione in occasione del trasferimento di un diritto reale, è anche vero che tale di tale definizione se parla solo in occasione del documento informativo che il venditore deve consegnare all'acquirente, ma aver riprodotto anche nel codice (oltre che nella citata legge) questa definizione, aver chiamato " venditore" colui che trasferisce il diritto e acquirente l'altra parte contrattuale, fornisce altri  argomenti alla tesi di coloro che vedono la multiproprietà come un diritto reale; consideriamo, però, che il codice definisce pur sempre le parti contrattuali "venditore e acquirente" anche quando si trasferisca o costituisca un diritto di godimento.
Sul punto, però, è intervenuto anche il nuovo articolo 1117 sul condominio che in definitiva la riconosce, perché parla di proprietari a godimento periodico, ponendo, forse, la parola fine ai contrasti sulla qualificazione giuridica di questo istituto, definendola come proprietà, o meglio come “proprietà a godimento periodico”.
Possiamo quindi affermare con certezza che la multiproprietà è un vero e proprio diritto di proprietà? Forse si, ma i dubbi possono comunque persistere e quindi  riportiamo ancora le principali teorie in proposito:

Avendo esposto le principali posizioni in merito alla multiproprietà, occupiamoci della regolamentazione dei contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili.
In primo luogo il "venditore" deve consegnare ad ogni persona che richiede informazioni sul bene immobile un documento informativo che deve contenere le indicazioni di cui all'art. 70, pena una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il diritto a ottenere tale documento deve essere anche citato nella pubblicità che si riferisce al bene immobile (art. 72).
Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e in lingua italiana con il contenuto minimo previsto dall'art. 71 . Anche in questo caso è previsto il diritto recesso (art. 73) a favore dell'acquirente, ma i termini sono diversi a seconda dei motivi del recesso.
Sempre a maggior tutela dell'acquirente-consumatore sono previsti una serie di divieti e obblighi a carico del venditore, vediamoli.

Chiudiamo l'argomento ricordando che a norma dell'art. 78 sono nulle le clausole contrattuali o i patti aggiunti di rinuncia dell'acquirente ai diritti previsti dal codice come sono altresì nulle le clausole  di limitazione delle responsabilità previste a carico del venditore, mentre la competenza territoriale in merito alle controversie relative al contratto spetta inderogabilmente al giudice dove si trova la residenza o il domicilio dell'acquirente.

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