Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone

negozio in frode alla legge

Abbiamo già accennato parlando della simulazione del negozio indiretto e del negozio in frode alla legge; secondo l'articolo 1344 c.c. quando il negozio è posto in essere per eludere l'applicazione di una norma imperativa si considera nullo per illiceità della causa.
Ma viene chiedersi come sia possibile che un negozio, che evidentemente si presuppone valido, possa di per sé eludere una norma di legge.  La risposta la troviamo nel fatto che il risultato vietato non si raggiunge semplicemente ponendo in essere il negozio, ma, di solito, attraverso una serie di negozi che, combinati tra loro, producono un risultato equivalente a quello che la legge vieta. Pensiamo, ad esempio, al caso della vendita di beni pignorati; questi non possono essere aggiudicati al debitore, ma questi potrebbe eludere il divieto stipulando un contratto di mandato grazie al quale il mandatario si obbliga a concorrere per l'aggiudicazione del bene pignorato.  Il negozio in frode alla legge si distingue nettamente dal negozio contrario alla legge e dal negozio simulato. Il negozio contrario alla legge, infatti, è di per sé contrastante con una norma come nel caso in cui si dia incarico a qualcuno di compiere un furto.

Nel caso del negozio simulato già sappiamo che le parti non vogliono quanto appare, mentre nel negozio in frode alla legge si vuole proprio che i vari negozi producano i loro effetti perché solo con la loro combinazione si riuscirà a ottenere il risultato vietato. Ricordiamo, infine, che il negozio di cui stiamo discutendo si distingue da quello in frode ai creditori che può essere reso inefficace attraverso l'azione revocatoria. Vedremo che il negozio oggetto dell'azione revocatoria è perfettamente valido solo che è stato posto in essere al fine di danneggiare i creditori, sottraendogli la garanzia costituita dal patrimonio del debitore.

 

Torna alla pagina iniziale del manuale