Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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prescrizioni presuntive

·         Nozione: sono previste in particolari casi, dove il pagamento di un debito avviene, di solito, senza che il debitore provveda a farsi rilasciare una quietanza. In queste ipotesi, passato un breve lasso di tempo si presume che il debito sia stato già soddisfatto e quindi il diritto estinto.

 

Come si vede dalla definizione, non si tratta di vere e proprie prescrizioni, ma di "presunzioni di estinzione di diritti", regolate dal codice civile agli articoli 2954 e seguenti.  Andando ad analizzare i casi previsti  notiamo che si tratta di ipotesi " minori ", cioè di casi relativi a diritti patrimoniali di tenue entità; si fa riferimento, infatti, alle somme dovute agli osti ed agli albergatori per il vitto ed l'alloggio, alla retribuzione dovuta di insegnanti per le lezioni che impartiscono a mesi, a giorni o ad ore oppure alle somme dovute ai farmacisti per il prezzo dei medicinali.
Si tratta quindi di ipotesi relative alla vita di tutti giorni, dove normalmente non ci si preoccupa di rendere troppo formali i rapporti attraverso l'uso di documenti; il legislatore in questo caso è venuto incontro alle esigenze del debitore ritenendo che questi abbia già pagato o, comunque, abbia posto in essere un'attività che ha portato all'estinzione del diritto del creditore (novazione, remissione del debito ecc.).
Potrebbe accadere, però, che a differenza di quanto presunto dal legislatore, il diritto del creditore non sia stato soddisfatto; per questo motivo al titolare del diritto è riconosciuto il potere di provarne l'esistenza, ma l'unico mezzo a sua disposizione sarà il giuramento.
Analizziamo ora in maniera dettagliata le ipotesi di prescrizione presuntive:

Come si vede le prescrizioni presuntive hanno a oggetto i più disparati rapporti di natura patrimoniale; tra questi vi sono anche rapporti di lavoro dipendente. In questi ultimi casi la Corte Costituzionale ha stabilito che la prescrizione non corre durante rapporto di lavoro, ma solo dopo che sarà terminato. Le prescrizioni presuntive cominciano a decorrere dal giorno della scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione; termini diversi sono previsti per le retribuzioni dovute ad avvocati (art.2957 c.c.). Al di fuori del giuramento il creditore non ha altri mezzi per provare l'esistenza del suo diritto; l'ultima sua speranza potrebbe consistere, però, nell'attività stessa del debitore. Se questi, infatti, confessa in giudizio che il diritto non si è estinto, oppure semplicemente ne ammette l'esistenza, tale attività sarà sufficiente per togliere efficacia all'eccezione di estinzione che ha sollevato.

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