Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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promessa al pubblico

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Il contenuto della promessa al pubblico può essere il più vario; tipico è il caso di chi promette una somma di denaro a chi riporterà il cane smarrito. La promessa la pubblico si distingue dall'offerta al pubblico perché quest'ultima è una proposta contrattuale, e dall'ipotesi dell'art. 1333 c.c. (contratto con obbligazioni a carico del solo proponente) perché, secondo la tesi più accreditata, la promessa al pubblico non è un contratto.
Caratteristica della promessa al pubblico è proprio il fatto di essere rivolta "al pubblico" cioè a un destinatario indeterminato.
Questa caratteristica ha fatto nascere la discussione se possa essere considerata come promessa al pubblico una dichiarazione rivolta ad un gruppo determinato, come i soci di un circolo.
La risposta può essere positiva solo nel caso in cui si consideri "il pubblico" come un insieme di persone individuate collettivamente e non nella loro soggettività. Poiché la promessa non può essere efficace per un tempo indefinito, il secondo comma dell'art. 1989 ne prevede la durata massima di un anno, se il termine non è stato apposto o non risulta dalla sua natura o scopo. Prima della scadenza del termine, la promessa può essere revocata solo per giusta causa, ma solo se la revoca sia anch'essa resa pubblica nelle stesse forme della promessa o in una equivalente.
Ovviamente la revoca non avrà effetto se si è già verificata la situazione promessa o si è compiuta l'azione oggetto della promessa. Se l'azione richiesta è stata compiuta da più persone separatamente o in comune, la prestazione promessa, se è unica, spetta a chi per primo ne ha dato notizia al promittente (art. 1991 c.c.).

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