pubblicità dei fatti giuridici

·         Nozione: è lo strumento che l'ordinamento prevede per rendere certi nei confronti dei terzi gli accadimenti giuridici.

Nello sviluppo dei traffici giuridici è tanto importante essere titolare di un diritto quanto fare in modo che la generalità dei consociati, estranea alla trasmissione, modificazione o nascita della situazione giuridica, ne sia a conoscenza. Se, ad esempio, acquisto un bene, poniamo una casa, è necessario che i terzi sappiano (o siano in grado di sapere) che sono diventato proprietario di quella casa, perché possano fare riferimento a me, e non più al vecchio proprietario, per tutto quanto riguarda le vicende dell'appartamento; diversamente potrebbe accadere che il conduttore dell'immobile continui a pagare al vecchio proprietario, che quest'ultimo sia chiamato a pagarne le tasse, o che, addirittura, venda la casa che non è più sua. Proprio per evitare tali problemi sono previsti gli istituti di pubblicità che hanno lo scopo definito nella nozione.
Non bisogna credere, tuttavia, che la pubblicità si attui in modo tale che i terzi debbano effettivamente venire a conoscenza dei nuovi fatti giuridici, senza alcuno sforzo da parte loro,  magari come avviene con la pubblicità commerciale. Al contrario l'ordinamento prevede a carico delle parti di un rapporto giuridico l'obbligo a eseguire determinati oneri, svolti i quali si produce l'effetto della pubblicità. Vedremo in seguito quali sono tali oneri, mentre ora ci interessa individuare gli effetti della pubblicità, che sono di tre tipi.

 Ciò chiarito vediamo come si attua la pubblicità nei casi più comuni.

Le forme di pubblicità in questione possono avere i diversi effetti descritti nell’elenco, ma uno degli effetti più importanti è quello di dirimere i conflitti tra più aventi causa dallo stesso autore, cioè quando il titolare del diritto lo ceda a più persone; in tal caso chi prevale tra queste?
Vediamo: funzione della pubblicità nel caso di conflitti tra più aventi causa dallo stesso autore:

Come si vede la regola secondo cui prevale, nel caso di conflitto, chi per primo ha stipulato l'atto, non sempre trova applicazione; ma visto che in tutti questi casi l'atto rimane valido, anche senza la pubblicità, chi perderà il bene potrà ottenere il risarcimento del danno dalla parte che glielo ha trasferito.

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