Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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rappresentazione

 Per comprendere la rappresentazione, che non ha nulla a che fare con la rappresentanza, è opportuno seguire l’ordine del codice civile.

L’art. 467, infatti, ci dice, in primo luogo, cos’è la rappresentazione.  È un istituto abbastanza semplice, perché si riferisce al caso in cui soggetto, chiamato all’eredità, si trovi nella condizione di non potere o non volere accettare l’eredità (o il legato).

Non vuole perché rinuncia, non può perché, magari, è indegno o anche è morto prima di aver accettato l’eredità. Cosa accade, o meglio, cosa dovrebbe accadere in questi casi?  In teoria dovrebbero applicarsi una serie di regole specifiche, come gli articoli 522 e 523, o anche l’art. 479,  ma invece si applica la regola prevista dall’art. 467: al posto del chiamato che non può o non vuole accettare l’eredità, subentrano i suoi discendenti, ma non vi subentrano semplicemente, ma nel luogo e nel grado del loro ascendente, insomma si sostituiscono in tutto e per tutto al loro ascendente, ne prendono il posto. Bene, ma allora, ci si potrebbe chiedere, ogni volta che qualcuno non può o non vuole accettare l’eredità ci sarà sempre e comunque rappresentazione? No. Bisogna vedere che rapporto di parentela c’era tra la persona che non ha voluto o potuto accettare l’eredità, e il de cuius.

Per l’art. 468 la rappresentazione opera rispetto al de cuius in due modi, in linea retta e in linea collaterale. In altre parole bisognerà vedere se la persona che non ha voluto o potuto accettare l’eredità era un discendente, anche figlio adottivo, del de cuius (e quindi c’era un rapporto di parentela in linea retta) o era fratello o sorella del de cuius (quindi parentela in linea collaterale). Solo in questi casi i discendenti di questi parenti succederanno per rappresentazione, mentre se il rapporto di parentela con il de cuius era di altro tipo, per es. un ascendente del de cuius che non ha potuto o voluto accettare l’eredità, non si avrà rappresentazione e si applicheranno le normali regole previste per la successione.
Secondo l’art. 469 rubricato:
Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione.
La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe.
La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe.
Quando vi è rappresentazione, la divisione si fa per stirpi.
Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo
”.

All’infinito vuol dire che se i discendenti chiamati in rappresentazione non possono o non vogliono accettare, subentreranno i loro discendenti e così di seguito.  Per quanto riguarda il concetto di stirpe, questa indica il gruppo di discendenti di ciascun chiamato. Nell’ambito della stirpe, tutta insieme subentrata per rappresentazione, la divisione si fa per capi.  Se, ad esempio, due figli del de cuius abbiano rinunciato all'eredità e uno di loro aveva tre figli mentre l'altro ne aveva uno solo, avremo due stirpi.  L'eredità del nonno non verrà divisa in quattro parti uguali, ma in due parti uguali di cui una metà sarà ulteriormente suddivisa per tre (i capi), mentre l'altra metà andrà tutta intera all'unico figlio. Abbiamo visto che la rappresentazione opera in maniera automatica e ciò è tanto vero soprattutto della successione legittima.  Ma cosa accade nella successione testamentaria? Secondo l'articolo 467 comma 2 la rappresentazione si applica negli stessi modi della successione legittima anche nella successione testamentaria. Il testatore, tuttavia, può aver previsto il caso in cui l'istituito non voglia o non possa accettare l'eredità o il legato designando la persona da sostituire.
Può accadere, ad esempio, che nel testamento il testatore scriva: " istituisco mio erede Tizio, ma nel caso in cui rinunzi all'eredità, istituisco mio erede Sempronio ".  In queste ipotesi non si avrà rappresentazione e i figli di Tizio non subentreranno nella posizione del loro genitore.

 

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