Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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revoca della donazione

Di regola le liberalità non possono essere revocate proprio perché non è moralmente corretto pretendere la restituzione di ciò che si è donato.
Di questa esigenza morale se ne fa interprete il legislatore che vieta la revoca della donazione; in certi casi, tuttavia, il comportamento del donatario o il verificarsi di circostanze sconosciute al donante possono autorizzarlo a revocare la liberalità già effettuata. La revoca della donazione (e degli atri di liberalità v. art. 809 c.c.) è quindi ammessa solo in due casi previsti dall'art. 800 del codice civile: a) ingratitudine del donatario; b) sopravvenienza di figli del donante.
I motivi che giustificano la revoca sono chiari; se è pur vero che si è effettuata una donazione con l'animus donandi, non è poi certamente appagante essere moralmente ripagati con l'ingratitudine; d'altro canto se si effettua una donazione pensando di contare sul proprio patrimonio residuo solo per sé stessi o per i bisogni della propria famiglia, la sopravvenienza di figli può far riconsiderare la liberalità effettuata. La revoca della donazione, però, è consentita in questi casi solo a particolari condizioni, vediamole:

Revoca per ingratitudine, può essere chiesta quando il donatario:

 L'azione per ottenere la revoca può essere proposta ex art. 802 c.c. dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l’anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione, ma se le causa della revoca è l'omicidio volontario del donante oppure il donatario ha dolosamente impedito di revocare la donazione, il termine per proporre l’azione è di un anno dal giorno in cui gli eredi hanno avuto notizia della causa di revocazione.
Vediamo ora l'altro caso di revoca, cioè la sopravvenienza di figli del donante (art. 803 c.c.). In questo caso possiamo avere diverse ipotesi:

L'azione può essere proposta (art. 804 c.c.) entro cinque anni dal giorno della nascita dell’ultimo figlio nato nel matrimonio o discendente o della notizia dell’esistenza del figlio o discendente, o, infine dell’avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio.
È poi possibile proporre l'azione, anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione. Impedisce la proposizione o la prosecuzione dell’azione la morte del figlio o del discendente. Se l'azione ha successo, il donatario deve restituire, se esistono ancora, i beni in natura e i frutti di essa maturatisi dal giorno della domanda, mentre se li ha alienati ne deve restituire il valore.
Per i terzi l'art. 808 c.c. dispone che questi non sono pregiudicati dalla revoca, purché abbiano trascritto il loro acquisto prima della trascrizione della domanda giudiziale di revoca.
Chiudiamo l'argomento ricordando che non tutti gli atti di liberalità possono essere oggetto di revoca. Ne sono escluse ex art. 809 c.c. le donazioni rimuneratore, e quelle non soggette a collazione ex art. 742 c.c. e quelle fatte in occasione di un determinato matrimonio.

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