Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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rinunzia all'eredità

Come si vede con la rinunzia il chiamato rifiuta l'eredità a lui offerta. È forse più corretto parlare di rinuncia al diritto di accettare l'eredità, piuttosto che di rinuncia all'eredità (che presuppone che l'eredità sia stata già accettata).
Sappiamo che una volta accettata l'eredità, non sarà più possibile revocare l'accettazione, ma non è vero il contrario. Secondo l'art. 525 del codice civile, infatti, è possibile la revoca della rinunzia, ma solo se non sia avvenuta l'accettazione da parte di un altro chiamato di grado ulteriore. Il riferimento al potere di revoca ci porta a parlare della prescrizione del diritto alla rinunzia.
La rinunzia può essere effettuata sino a quando il diritto di accettare non sia prescritto (perché dopo sarebbe inutile), e d'altro canto, si può revocare la rinunzia solo entro il termine di prescrizione del diritto di accettare l'eredità.
Il motivo è intuitivo.
Con la dichiarazione di rinunzia il chiamato non perde il diritto di accettare l'eredità (ex art. 525) ed è per questo che può revocare la rinunzia nel termine di accettazione. Questa revoca avviene, in pratica, con una vera e propria accettazione, espressa o tacita che sia, e prevale sulla dichiarazione di rinunzia che, invece, deve essere fatta con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni; è quindi necessario l'atto pubblico. Ma vediamo gli elementi essenziali della rinunzia all'eredità.

 Con la rinunzia l'eredità si devolve agli altri soggetti che ne hanno diritto.
Bisogna, però, distinguere tra le successioni legittime e testamentarie:

 La rinunzia, oltre a poter essere revocata, può essere impugnata dal rinunziante o dai suoi creditori. Vediamo entrambe le ipotesi di impugnazione della rinunzia:

Dal diritto alla rinunzia si può anche decadere; analizziamo le ipotesi di decadenza dal diritto di rinunzia:

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