Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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risoluzione del contratto

Nel corso della nostra analisi ci siamo spesso occupati del venir meno del vincolo contrattuale per il verificarsi di una causa di estinzione del contratto; per estinzione del contratto intendiamo la perdita definitiva di efficacia del contratto.

 Le cause di estinzione del contratto sono:

a) annullamento; b) risoluzione; c) mutuo dissenso; d) recesso; e) rescissione.
Dell'annullamento e della rescissione ce ne siamo occupati in occasione dello studio del negozio giuridico; del recesso e del mutuo dissenso quando abbiamo parlato dell'efficacia del contratto.
Non ci rimane, allora, che studiare la risoluzione che è la causa principale di estinzione del contratto, non senza precisare, però, che non dobbiamo confondere l'estinzione del contratto con la sua esecuzione. Se, infatti, le parti adempiono le loro obbligazioni, non si potrà certo parlare di estinzione del contratto, ma solo di estinzione delle obbligazioni in esso contenute; il contratto, all'opposto, continuerà a produrre i suoi effetti, perché è proprio per questi effetti che le parti possono giustificare le loro nuove posizioni giuridiche. Tradizionalmente si distingue tra:

Occupiamoci della risoluzione legale che possiamo definire come il venir meno del vincolo contrattuale a causa del verificarsi di uno o più eventi che impediscono la corretta e conveniente prosecuzione del rapporto.

Nel classificare i contratti ci siamo occupati della categoria dei contratti a prestazioni corrispettive e li abbiamo definiti come quei negozi, dove vi sono due prestazioni legate tra loro da un nesso (sinallagma) che le rende interdipendenti ( es. la locazione, se il proprietario non rende abitabile l'immobile il conduttore non è tenuto al pagamento del canone).
Questi contratti si distinguono da quelli unilaterali e bilaterali imperfetti, dove non c'è sinallagma.
Nei contratti a prestazioni corrispettive, invece, le due (o più) prestazioni sono legate tra loro sia nel momento della stipula del contratto sia successivamente nello svolgimento del rapporto.
Ci occupiamo, ora, del venir meno del legame che lega le prestazioni durante lo svolgimento del rapporto, del venir meno, quindi, del sinallagma funzionale, perché l'inesistenza, o il difetto, del sinallagma genetico è vizio che può portare alla nullità del contratto e non alla sua risoluzione.
Stabilito, quindi, che di risoluzione se ne può parlare solo nei contratti a prestazioni corrispettive e che questa si giustifica solo quando viene meno il sinallagma funzionale, vediamo in quali casi si può risolvere, e quindi far venir meno, il contratto 

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