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sostituzione
Come si vede dalla nozione può accadere che uno degli eredi istituiti (e
quindi uno dei chiamati all’eredità) si trovi nelle condizioni di non volere
o potere accettare l'eredità; questa situazione può aprire la strada alla
rappresentazione o all'accrescimento, ma il testatore, volendo evitare le
conseguenze automatiche previste dalla legge, indica un'altra persona in
sostituzione dell'erede istituito.
Analizzando il testo dell’art. 688, vediamo che si riferisce a due ipotesi,
e cioè che il chiamato non voglia
oppure non possa accettare
l’eredità. Può quindi accadere che il testatore abbia contemplato solo
una delle due ipotesi, per es. quando
non voglia, ma è poi accaduto che il chiamato
non possa accettare l’eredità.
Cosa fare in questi casi? Ci risponde il secondo comma del’art. 688 secondo
il quale:
“Se il testatore ha disposto per uno
solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto riferire anche a
quello non espresso, salvo che consti una sua diversa volontà”.
Com’è facile intuire la sostituzione, essendo puntuale espressione della
volontà del testatore, prevale sulla rappresentazione e sull'accrescimento.
Per aversi, quindi, sostituzione (detta sostituzione ordinaria, per
distinguerla dalla sostituzione fedecommissaria che vedremo fra poco) è
necessario che vi sia una doppia
istituzione, che cioè vi sia l’indicazione di almeno due chiamati, ma
non basta; questa doppia istituzione deve
anche essere successiva, nel senso
che gli eredi non sono chiamati per entrare in possesso contemporaneamente
dell'eredità, ma in ordine successivo, prima l'uno e poi l'altro.
La sostituzione può essere di tre specie (art. 689
c.c.):
Può darsi che tutti i coeredi erano stati istituiti
in parti uguali; in tal caso la sostituzione non modificherà la proporzione
delle quote che avevano in precedenza, ma se le quote dei coeredi chiamati
in sostituzione erano diseguali, tale diseguaglianza dovrà rimanere nella
stessa proporzione anche dopo la sostituzione.
Gli obblighi dei sostituiti sono gli stessi degli
istituiti, salvo che il testatore non abbia disposto diversamente (art. 691
c.c.).
Sostituzione fedecommissaria
Per capire la sostituzione fedecommissaria è
necessario partire dalla particolare situazione prevista dall'articolo 692.
Abbiamo tre protagonisti:
1.un genitore, un ascendente o coniuge;
2.un interdetto, figlio, discendente o coniuge delle persone di cui
sopra; 3.persone o enti che si
prendono cura dell'interdetto.
Il genitore vorrebbe istituire erede suo figlio
interdetto, ma si preoccupa anche che questi sia ben trattato dall'ente o
delle persone (da non confondersi con il tutore) che hanno cura di lui. Per
raggiungere efficacemente questo scopo, istituisce erede suo figlio che, con
la rappresentanza legale del tutore, diverrà erede. Stabilisce, però, che
alla morte del figlio eredi del suo patrimonio diverranno gli enti o le
persone che hanno avuto cura di lui; in tal modo questi ultimi agiranno nei
confronti dell'interdetto nella maniera migliore possibile, ben sapendo che
la violazione degli obblighi di assistenza farà venir meno la sostituzione.
L'articolo 692 sottopone a rigidi vincoli la sostituzione fedecommissaria al
di fuori dei quali questa è nulla. Vediamoli:
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