Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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successione testamentaria

 Abbiamo riportato il primo comma dell'art. 587 che ci indica il contenuto tipico del testamento.
È vero che con il testamento si dispone del  proprio patrimonio dopo la morte, ma è anche vero che nello stesso atto possono esserci anche altre disposizioni di carattere non patrimoniale, di indole puramente morale (come, ad es. l'obbligo imposto all'erede di far celebrare una messa in memoria del defunto) oppure che integrano diversi negozi, sempre di carattere non patrimoniale.
Quanto più sarà articolata la volontà del defunto, più saranno le disposizioni (patrimoniali e non) contenute nel testamento.
È quindi necessario distinguere il testamento come atto, dalle disposizioni in esso contenute, non perché ci troviamo di fronte ad un atto complesso, perché unica è la dichiarazione di volontà, ma perché le singole disposizioni sono autonome, e l'invalidità di alcune di esse non sempre travolge l'intero atto. Questa particolarità del testamento deve essere sempre tenuta presente, perché spesso ci imbatteremo in articoli del codice che si riferiscono a singole disposizioni e ad altre che si riferiscono all'intero atto.
Abbiamo quindi, in merito al contenuto del testamento:

a) contenuto tipico di natura patrimoniale: istituzione di uno o più eredi eventualmente accompagnata dall'attribuzione di uno o più legati;
b) contenuto atipico di carattere non patrimoniale: obblighi di carattere morale, riconoscimento di un figlio, riabilitazione dell'indegno, nomina di un curatore speciale o di un esecutore testamentario; indicazione di un tutore o di un protutore (art. 348 c.c.).

La volontà del testatore può quindi esprimersi in maniera completa, ma solo nella disposizione del proprio patrimonio s’identifica contenuto sostanziale del testamento.  Ciò lo ricaviamo anche del secondo comma dell'art. 587 secondo cui: ” Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale ”.
Sembra chiara l'intenzione del legislatore di considerare efficaci dette disposizioni in un atto che abbia la "forma" di testamento, pur se manchino le disposizioni di carattere patrimoniale, che ne costituiscono l'aspetto sostanziale. 
Sino ad ora abbiamo parlato del contenuto del testamento, ma non abbiamo identificato la sua natura giuridica e il suo scopo.
Vediamo, quindi, di colmare questa lacuna cominciando con il fondamento del testamento, che sta nel consentire la piena esplicazione della personalità umana attraverso il rispetto della sua autonomia di scelta anche dopo la morte.

A questo punto è necessaria una precisazione; la volontà del testatore in merito al suo patrimonio non è senza limiti; per una precisa scelta del legislatore, volta a tutelare i rapporti familiari, non si può con tale mezzo diseredare i propri parenti più stretti lasciandoli "sul lastrico". Il testatore può sì disporre del suo patrimonio, ma solo nel limite di una quota determinata dalla legge detta "disponibile", mentre  il resto del patrimonio dovrà essere riservato a determinate categorie di soggetti (coniuge e parenti) detti legittimari.
Ciò puntualizzato, passiamo a considerare la sua natura giuridica, che è quella di un negozio giudico unilaterale e unipersonale non recettizio. È sempre revocabile e modificabile dal suo autore, è negozio formale poiché richiede, a pena di nullità, determinate forme previste dalla legge.

Proprio perché negozio giuridico, al testamento si applicheranno le regole tipiche di questi atti, ma poiché si tratta di un tipo di negozio particolare molte regole sono specifiche solo del negozio-testamento.

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