Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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usufrutto

L'usufrutto è un altro diritto reale che limita in maniera quasi completa le facoltà del proprietario sul bene.
Da questo punto di vista è simile all'enfiteusi, ma da questa se ne distingue perché l'usufruttuario deve rispettare la destinazione economica del bene e non ha alcun obbligo di miglioramento. Aggiungiamo, poi, che non è previsto alcun diritto di affrancazione in suo favore.
Anche con queste differenze, tuttavia, le facoltà del proprietario sono totalmente compresse, tanto che per indicare il suo diritto di parla di "nuda proprietà". Il proprietario può però vendere la sua nuda proprietà, o costituirvi pegno o ipoteca.  L'usufrutto si distingue dall'enfiteusi anche per i beni che ne possono costituire l'oggetto.
Mentre l'enfiteusi ha per oggetto solo beni immobili, l'usufrutto può avere oggetto anche beni mobili, titoli di credito (come le azioni), ma anche aziende, universalità prodotti dell'ingegno oltre a, ovviamente, ai beni immobili. 
In genere tale diritto ha ad oggetto beni inconsumabili, ma può esserci usufrutto anche su beni consumabili (art. 995 c.c.).
In questo caso l'usufruttuario non potrà certo restituire la stessa cosa ricevuta (pensiamo che oggetto dell'usufrutto siano delle caramelle) ma un'altra di uguale quantità o qualità o pagare il valore del bene.
Si parla in questi casi di "quasi usufrutto" e si discute se questo possa esistere da solo o riguardi beni che sono compresi in un più vasto usufrutto di beni inconsumabili (vedi il primo comma dell'art. 995 c.c.). La dottrina è in prevalenza per la prima ipotesi.
Schematizziamo, ora, nel solito modo gli elementi essenziali dell'usufrutto.

Avendo già detto del suo oggetto, vediamo come si costituisce l’usufrutto:

In merito alla durata, l'art. 979 c.c. ci chiarisce che questo non può eccedere la durata della vita dell'usufruttuario, e di conseguenza, non può essere perpetuo. Se è costituito a favore delle persone giuridiche non può eccedere trenta anni.
Visto il modo come si costituisce il diritto, analizziamone il contenuto che si sostanzia nei diritti e negli obblighi dell'usufruttuario e del proprietario. Cominciamo con i diritti e obblighi dell'usufruttuario l'usufruttuario:

Occupiamoci, ora, in maniera particolare degli obblighi dell'usufruttuario.  Abbiamo già visto che deve rispettare la destinazione economica del bene.  Aggiungiamo che deve prendere le cose nello stato in cui si trovano, ma non deve certo restituirle così come si trovavano.
Questo non significa, tuttavia, che l'usufruttuario può deteriorare i beni sino a distruggerli o danneggiarli. Dispone, infatti, il secondo comma dell'art. 1001 c.c. che:” Nel godimento della cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di famiglia”.  L'usufruttuario restituirà quindi il bene dopo averlo usato secondo la necessaria diligenza, e se questa è stata osservata, il proprietario non potrà certo dolersi delle condizioni in cui è stato restituito il bene. Nell'ambito degli obblighi gravanti sull'usufruttuario secondo l'art. 1004 c.c. vi rientrano le spese per la manutenzione ordinaria, la custodia e l'amministrazione del bene.  Deve, inoltre, provvedere a sostenere tutti i pesi che gravano sul reddito, e ciò perché ha l'effettivo godimento del bene (art. 1008 c.c.) mentre al proprietario spettano i carichi gravanti sulla proprietà (art. 1009 c.c.) ma l'usufruttuario dovrà corrispondere l'interesse sulla somma pagata.
Consideriamo, ora, i diritti e obblighi del proprietario del proprietario:

Concludiamo l'argomento elencando i casi di cessazione dell'usufrutto:

 

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