Promessa di pagamento e ricognizione di debito

 

 


Video promessa di pagamento ricognizione di debito

nozione
(art. 1988 c.c.)

la promessa di pagamento è un atto unilaterale recettizio con il quale un soggetto promette di effettuare un pagamento ad un altro soggetto
la ricognizione di debito è un atto unilaterale recettizio con il quale un soggetto riconosce di essere debitore  di un altro soggetto


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Parlando delle promesse unilaterali in generale ne abbiamo affermato la natura di negozi giuridici. Per questi tipi di promesse, però, si dubita della loro natura negoziale perché le obbligazioni nascerebbero, in realtà, dal rapporto fondamentale su cui si fondano. La dichiarazione ricognitiva sarebbe, quindi, più che di volontà, di scienza.
Si sostiene, inoltre, che le ipotesi dell'art. 1988 non sarebbero vere promesse unilaterali come intese dall'art. 1987.
È anche vero, però, che parte della dottrina le ritiene veri e propri negozi giuridici dando, quindi, specifica rilevanza alla volontà del dichiarante.

Ma chiediamoci perché il codice se ne occupa.

Rispondiamo che, indipendentemente dalla loro natura, dispensano colui a favore del quale sono state fatte dall'onere di provare il rapporto fondamentale

Si verifica, quindi, una inversione dell'onere della prova. Non sarà quindi il creditore a dover provare l'esistenza del credito ex art. 2697 c.c. ma sarà il debitore a dover provare l'inesistenza del credito. Se non vi riesce si presume che questo esista.
Il creditore avrà quindi interesse a ricevere queste dichiarazioni perché gli faciliteranno il compito in caso di inadempimento.

Abbiamo parlato di ricezioni di questi atti, e la questione non è senza importanza perché parte maggioritaria delle dottrina ritiene trattarsi di dichiarazioni (o negozi) recettizi.

Entrambi i tipi di promesse possono essere di due specie:

  1. pure: se non è indicato il rapporto fondamentale;
  2. titolate: se vi è l'indicazione del rapporto fondamentale.

Le promesse pure sono quelle di cui si occupa specificamente il codice all'art. 1988, ma si ritiene che la disciplina contenuta in questo articolo possa applicarsi anche alle promesse titolate, anche se va riportata l'opinione che ritiene la promessa di pagamento e la ricognizione di debito titolate delle confessioni, cui si applicherebbe la disciplina prevista dagli artt. 2730 e seguenti.

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