La pubblicità dei fatti giuridici

nozione

è lo strumento che l'ordinamento prevede per rendere certi nei confronti dei terzi gli accadimenti giuridici

Nello sviluppo dei traffici giuridici è tanto importante essere titolare di un diritto quanto fare in modo che la generalità dei consociati, estranea alla trasmissione, modificazione o nascita della situazione giuridica, ne sia a conoscenza.

Se, ad esempio, acquisto un bene, poniamo una casa, è necessario che i terzi sappiano ( o siano in grado di sapere) che sono diventato proprietario di quella casa, perché possano fare riferimento a me, e non più al vecchio proprietario, per tutto quanto riguarda le vicende dell'appartamento;
diversamente potrebbe accadere che il conduttore dell'immobile continui a pagare al vecchio proprietario, che quest'ultimo sia chiamato a pagarne le tasse, o che, addirittura, venda la casa che non è più sua.

Proprio per evitare tali problemi sono previsti gli istituti di pubblicità che hanno lo scopo definito nella nozione.

Non bisogna credere, tuttavia, che la pubblicità si attui in modo tale che i terzi debbano effettivamente venire a conoscenza dei nuovi fatti giuridici, senza alcuno sforzo da parte loro,  magari come avviene con la pubblicità commerciale;

Al contrario l'ordinamento prevede a carico delle parti di un rapporto giuridico l'obbligo a eseguire determinati oneri, svolti i quali si produce l'effetto della pubblicità.

Vedremo successivamente quali sono tali oneri, mentre ora ci interessa individuare gli effetti della pubblicità, che sono di tre tipi.

pubblicità notizia

i fatti oggetto di pubblicità servono solo ad assicurare la loro conoscibilità legale, ma non per questo sono opponibili ai terzi.
Se quindi si vorrà opporre a un terzo un fatto reso pubblico bisognerà comunque dimostrare che questi ne era a conoscenza.
Ad es. nella società semplice ( sempre che non svolga attività agricola) l'iscrizione nel registro delle imprese non rende opponibili ai terzi i fatti registrati, ma bisognerà dimostrare che questi ne fossero comunque a conoscenza   

pubblicità dichiarativa

ha la funzione di rendere opponibili ai terzi i fatti resi pubblici;
l'inosservanza dell'onere di pubblicità comporta la inopponibilità dei fatti non registrati, a meno che non si provi che i terzi ne erano comunque a conoscenza;
in ogni caso l'atto rimane valido anche senza l'osservanza della forma di pubblicità prevista dalla legge

pubblicità costitutiva

senza l'osservanza della forma di pubblicità voluta dalla legge l'atto non produce effetti, come nel caso della mancata iscrizione dell'ipoteca (art. 2808 comma 2), oppure della mancata iscrizione nel registro delle imprese delle società di capitali (la società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni)

 Ciò chiarito vediamo come si attua la pubblicità nei casi più comuni.

Le forme di pubblicità in questione possono avere i diversi effetti descritti in tabella, ma uno degli effetti più importanti è quello di dirimere i conflitti tra più aventi causa dallo stesso autore, cioè quando il titolare del diritto lo ceda a più persone; in tal caso chi prevale tra queste?

funzione della pubblicità nel caso di conflitti tra più aventi causa dallo stesso autore

conflitti tra più acquirenti di un bene immobile

prevale chi per primo ha trascritto l'acquisto presso la conservatoria dei registri immobiliari

conflitti tra più acquirenti di un bene mobile non registrato

prevale chi per primo ne ha conseguito il possesso in buona fede

conflitti tra più acquirenti di un diritto di credito

prevale chi per primo ha notificato l'avvenuta cessione al debitore o ha ricevuto la sua accettazione

conflitti tra più titolari di un diritto di godimento

prevale chi per primo ne ha conseguito il godimento

Come si vede la regola secondo cui prevale, nel caso di conflitto, chi per primo ha stipulato l'atto, non sempre trova applicazione; ma visto che in tutti questi casi l'atto rimane valido, anche senza la pubblicità, chi perderà il bene potrà ottenere il risarcimento del danno dalla parte che glielo ha trasferito.

Occupiamoci, ora, più diffusamente della principale forma di pubblicità che ha ad oggetto i beni immobili, la trascrizione.

  1. La trascrizione.

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