Estensione delle qualifiche soggettive

Art. 2639.
Estensione delle qualifiche soggettive.

Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

 

I reati societari si svolgono spesso in concorso di persone, e abbiamo visto che nella grande maggioranza si tratta di reati propri. Può però accadere che nella realizzazione del reato concorrano anche altri soggetti, e viene da chiedersi se anche questi concorrono nello stesso reato. L'articolo di riferimento è il 117 c.p. che così recita:

Art. 117.
Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti.

Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se questo è più grave il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistano le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena.

Il cuore di questo articolo, a parte la questione relativa al fatto che l'estraneo sapesse della qualità o condizione particolare dell'intraneo, sta proprio nel "mutamento" del titolo di reato che si deve avere per l'estraneo, rispetto all'intraneo, cioè rispetto a colui che è soggetto attivo di un reato proprio. Ad esempio se con un pubblico ufficiale concorre un privato nella realizzazione del reato di concussione (art. 317), risponderà anch'egli dello stesso reato, perché per lui c'è stato un mutamento del titolo di reato, perché la concussione è una particolare forma di estorsione commessa da un pubblico ufficiale, e per rendersene conto basterà confrontare l'art. 317 con l'art. 629 c.p.

Art. 317.
Concussione.
Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 629.
Estorsione.
Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. (
La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000 se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Di conseguenza l'estraneo che minacci l'abuso dei poteri del  pubblico ufficiale, risponderà di concussione.

Il mutamento, però, di regola non si verifica per i reati societari, con la conseguenza che il concorso di soggetti almeno formalmente estranei alla società, o addirittura la realizzazione del reato da parte di tali soggetti, li vedrebbe esenti da pena. Proprio per questi motivi l'art. 2639 prevede l'estensione delle qualifiche soggettive anche a persone che formalmente non ricoprono cariche sociali, ma sostanzialmente si comportano come se l'avessero.
Ed infatti il primo comma dell'art. 2639 equipara al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile:
1. sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata;
2. sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Ricordiamo, infine l'art. 2640 che prevede la circostanza attenuante nel caso di un'offesa di particolare tenuità. In questa ipotesi la pena è diminuita fino a 1\3, trattandosi di attenuante a effetto comune.

 
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