Formazione fittizia del capitale
Art. 2632. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano
od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di
azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del
capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote,
sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di
crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione,
sono puniti con la reclusione fino ad un anno. |
Sappiamo che la somma dei conferimenti deve essere sempre uguale al valore del capitale sociale, anche se i soci possono decidere che gli utili siano distribuiti in maniera non proporzionale al valore dei conferimenti. Ma amministratori e soci conferenti possono aggirare il divieto, danneggiando così i creditori della società, facendo apparire un capitale sociale superiore a quello effettivo.
Soggetti attivi: amministratori e i soci conferenti.
Soggetti passivi: i creditori della società.
Fatto tipico: il soggetto attivo del reato, può tenere uno o più
di questi comportamenti. Basta uno solo di questi per realizzare il fatto
tipico:
1. formare o aumentare il capitale sociale mediante
attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore
all'ammontare del capitale sociale;
2. sottoscrizione reciproca di azioni
o quote;
3. sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di
crediti; 4. sopravvalutazione del patrimonio della società nel caso di
trasformazione.
Elemento soggettivo: dolo specifico, perché la condotta è volta
a far apparire in capitale sociale superiore a quello effettivo.
Si tratta di reato di pericolo, poiché non è previsto l'evento del
danno che da tali operazioni possa derivare ai creditori.
|