Formazione fittizia del capitale

Art. 2632.
Formazione fittizia del capitale.

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
 

Sappiamo che la somma dei conferimenti deve essere sempre uguale al valore del capitale sociale, anche se i soci possono decidere che gli utili siano distribuiti in maniera non proporzionale al valore dei conferimenti. Ma amministratori e soci conferenti possono aggirare il divieto, danneggiando così i creditori della società, facendo apparire un capitale sociale superiore a quello effettivo.

Soggetti attivi:  amministratori e i soci conferenti.
Soggetti passivi: i creditori della società.

Fatto tipico:  il soggetto attivo del reato, può tenere uno o più di questi comportamenti. Basta uno solo di questi per realizzare il fatto tipico:
1. formare o aumentare il capitale sociale  mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
2.  sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
3. sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti; 4. sopravvalutazione del patrimonio della società nel caso di trasformazione.
Elemento soggettivo: dolo specifico, perché la condotta è volta a far apparire in capitale sociale superiore a quello effettivo.
Si tratta di reato di pericolo, poiché non è previsto l'evento del danno che da tali operazioni possa derivare ai creditori.

 
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