Illecita influenza sull'assemblea

Art. 2636.
Illecita influenza sull'assemblea.

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

 

La struttura di questo delitto è apparentemente semplice. Cominciamo con l'individuare il soggetto attivo, che è indicato come "chiunque", tanto da far pensare a un reato comune, anche se i soggetti che possono effettivamente determinare la maggioranza in assemblea sono in primo luogo i soci, e, anche se più difficilmente, gli amministratori o sindaci o anche il notaio in veste di presidente dell'assemblea. Difficilmente, quindi, un'operazione del genere potrà essere condotta da soggetti estranei alla società. La Cassazione ( Cass. pen., Sez. I, 03/03/2009, n. 17854) individua una serie di ipotesi in cui possa verificarsi tale attività illecita in:

a) il socio si avvale di azioni o quote non collocate, cioè quelle non vendute, ovvero quelle per le quali non abbia effettuato nei termini i versamenti dovuti;
b) il socio, occultando la mora nei versamenti, che gli precluderebbero il diritto al voto, trae in inganno l'assemblea, facendosi apparire come portatore di un diritto di voto, del quale in realtà non è titolare; c) gli amministratori o terzi diffondono dichiarazioni mendaci o reticenti, con le quali l'assemblea od i singoli soci vengono tratti in inganno sulla portata o la convenienza di una delibera;
d) l'incetta di deleghe fraudolentemente realizzata;
e) la maliziosa convocazione di un'assemblea in tempi e luoghi tali da precludere un'effettiva partecipazione dei soci;
f) i possibili abusi funzionali della presidenza dell'assemblea quali l'ammissione al voto di soggetti non legittimati o l'esclusione dal voto, con artifici o frode, degli aventi diritto;
g) la falsificazione della documentazione relativa all'assemblea dei soci.

Notiamo che in tutti i casi riportati soggetti attivi possono essere solo coloro che abbiamo indicato prima, e quindi è da ritenere che si tratti di reato proprio, anche se a forma libera, perché innumerevoli possono essere gli  atti simulati o fraudolenti con cui si vuole determinare la maggioranza in assemblea.  Il fatto tipico è relativo proprio ai comportamenti simulati o fraudolenti che hanno come conseguenza di determinare la maggioranza in assemblea; sembra un reato di evento, per il collegamento tra gli atti simulati o fraudolenti e la maggioranza in assemblea, e se è così, l'illiceità del comportamento sta solo nella determinazione ( illecita) della maggioranza in assemblea, senza che poi da questo debba necessariamente derivare un danno alla società o a terzi; di conseguenza il soggetto passivo, dovrebbe essere la società, e anche i soci, che hanno interesse a che l'attività sociale si svolga regolarmente. L'elemento soggettivo è il dolo specifico, perché la condotta fraudolenta è tenuta proprio allo scopo di " procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto". La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni.

 
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