Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Art. 2628.
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

 

I rapporti tra società controllante e controllata sono oggetto di numerose disposizioni e divieti da parte del legislatore; tutto nasce dalla considerazione che se è pur vero che si tratta di due enti distinti, è anche vero che sostanzialmente, sono lo stesso ente, proprio per il rapporto di controllo. Di conseguenza se la controllata sottoscrive il capitale della controllante, è come se la società avesse sottoscritto le proprie azioni, tanto che la disciplina è sostanzialmente la stessa del divieto di sottoscrizione delle proprie azioni. Ci sono quindi i divieti previsti dalla legge, ma tali divieti sono anche rafforzati da sanzioni penali, come accade in questo caso, che, però, distingue due ipotesi:

a) Gli amministratori, soggetti attivi del reato,  illegalmente, o sottoscrivono azioni o quote sociali della società che amministrano;
b) Gli amministratori, soggetti attivi del reato,  illegalmente, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, che però, almeno formalmente, non amministrano. Si tratta, quindi degli amministratori della società controllata, che la legge presume agiscano su mandato della società controllante.

La condotta sta proprio nella sottoscrizione di azioni o quote sociali della società o della società controllante. L'elemento soggettivo è dato dal dolo generico, visto il mancato riferimento alla colpa, e si tratta di delitto ( pena: reclusione fino ad un anno)

È reato di danno, perché la condotta, attiva, deve anche provocare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge della società o della società controllante. Soggetto passivo dovrebbe essere la società, in relazione all'integrità del suo patrimonio sociale.

C'è poi la causa di estinzione del reato, dell'ultimo comma dell'art. 2628.

 
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