Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
Art. 2627. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
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Anche in questo caso si mira a mantenere l'integrità del patrimonio sociale; si tratta di contravvenzione (pena: l'arresto sino ad un anno), ed è quindi indifferente se gli amministratori, soggetti attivi del reato, eventualmente in concorso tra loro, abbiano agito in dolo o in colpa, ma l'aver agito con dolo potrebbe far scaturire una più grave figura di reato. Soggetto passivo è la società, mentre la condotta sta nel fatto degli amministratori che:" ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite". Si tratta quindi di reato di azione, e di pericolo.
La restituzione degli utili ( e qui immaginiamo che si tratti di quei casi in cui gli utili devono essere restituiti), la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
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