Impedito controllo
Art. 2625 Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. |
In primo luogo osserviamo che lo stesso fatto tipico può essere oggetto di illecito amministrativo o delitto; il fatto tipico consiste nella condotta degli amministratori che: "occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali" . Se questa condotta non provoca danno ai soci, avremo la sola sanzione amministrativa, ma se i soci hanno ricevuto un danno allora avremo delitto, procedibile a querela della persona offesa, cioè del socio. Si tratta quindi di reato di evento, poiché la semplice condotta non fa scattare la sanzione penale. L'elemento soggettivo è il dolo specifico, perché gli amministratori devono aver agito proprio allo scopo di impedire o ostacolare l'attività di controllo.
Il soggetto attivo del reato, si identifica con l'amministratore o gli amministratori;
I soggetti passivi sono identificati nei soci e non nella società, perché se è pur vero che la condotta degli amministratori può aver ostacolato il controllo degli stessi organi della società, la stessa condotta diviene reato solo se abbia cagionato un danno ai soci.
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