Impedito controllo

Art. 2625
Impedito controllo.

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

In primo luogo osserviamo che lo stesso fatto tipico può essere oggetto di illecito amministrativo o delitto; il fatto tipico consiste nella condotta degli amministratori che: "occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali" . Se questa condotta non provoca danno ai soci, avremo la sola sanzione amministrativa, ma se i soci hanno ricevuto un danno allora avremo delitto, procedibile a querela della persona offesa, cioè del socio. Si tratta quindi di reato di evento, poiché la semplice condotta non fa scattare la sanzione penale. L'elemento soggettivo è il dolo specifico, perché gli amministratori devono aver agito proprio allo scopo di impedire o ostacolare l'attività di controllo.

Il soggetto attivo del reato, si identifica con l'amministratore o gli amministratori;

I soggetti passivi sono identificati nei soci e non nella società, perché se è pur vero che la condotta degli amministratori può aver ostacolato il controllo degli stessi organi della società, la stessa condotta diviene reato solo se abbia cagionato un danno ai soci.

 
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