Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
Art. 2633. I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del
pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme
necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a
querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. |
Prima della cessazione dell'attività sociale, sarà necessario procedere alla
liquidazione della società; lo schema è sempre uguale, anche se con le
differenze dovute ai diversi tipi sociali, nomina dei liquidatori, accertamento
della situazione patrimoniale della società, pagamento dei creditori sociali,
ripartizione del residuo patrimonio sociale ai soci, di regola in proporzione ai
loro conferimenti.
Qui, invece, i liquidatori invertono lo schema, perché ripartiscono prima i beni
tra i soci e poi pagano i creditori o accantonano le somme a loro destinate,
ammesso che ci siamo ancora somme disponibili.
Soggetti attivi: i liquidatori della società
Soggetti passivi: i creditori danneggiati.
Fatto tipico: ripartire i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei
creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli; da
questo comportamento deve essere derivato un danno ai creditori della società;
si tratta, quindi di reato di evento; l'elemento soggettivo è il dolo generico
anche se sembra difficile pensare che l'operazione non sia stata fatta con l'intenzione di danneggiare i creditori. La
pena è la reclusione da sei mesi a tre anni; è quindi un delitto. Il
risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato .
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