Indebita restituzione dei conferimenti
Art. 2626. Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima
riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i
conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono
puniti con la reclusione fino ad un anno. |
Sappiamo che il capitale sociale può essere ridotto per perdite, e in tal caso la riduzione può essere obbligatoria, o per libera scelta della società. Se la delibera è approvata, e efficace, dopo la riduzione del capitale, ci sarà la restituzione di parte dei conferimenti ai soci. Ma al di fuori di queste ipotesi, e altre, come può essere il recesso di un socio, non è consentito, nel perdurare del rapporto sociale, restituire i conferimenti ai soci, e la prova l'abbiamo nella disciplina dell'acquisto delle proprie azioni, che è tutta mirata a conservare l'integrità del patrimonio sociale.
Soggetto attivo del delitto è l'amministratore o gli amministratori, si tratta quindi di un reato proprio; il fatto tipico : la condotta sta nel restituire: "anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli", mentre l'elemento soggettivo è dato dal dolo generico. Potrebbe accadere, poi, che questa condotta sia in realtà il mezzo per giungere a un ulteriore scopo, per es. danneggiare i creditori in vista del fallimento della società , ed allora avremo il reato di bancarotta fraudolenta (Cass. pen., Sez. V, 15/04/2004, n. 23672). Un'ipotesi di concorso si potrebbe anche realizzare quando la restituzione è avvenuta con l'accordo dei soci. Soggetto passivo e immediato del reato è la società. La condotta è punita di per sé, senza la necessità che si sia prodotto un evento, si tratta quindi di un reato di pericolo astratto.
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