Infedeltà patrimoniale
Art. 2634. Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni. La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale. In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo. Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a querela
della persona offesa. |
L'ipotesi è quella del conflitto di interessi, ma qui non è la semplice questione di non averlo comunicato, ma della sua effettiva esistenza.
Soggetti attivi: gli amministratori, i direttori generali e i
liquidatori.
Soggetto passivo: la società o i terzi i cui beni erano amministrati
dalla società.
Fatto tipico: i soggetti attivi avendo un interesse (anche per conto di terzi,
elemento non specificato dalla norma) in conflitto con quello della
società, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni
sociali o beni di terzi amministrati dalla società ; tale condotta attiva, cagiona un danno alla società; si tratta di reato
di evento.
Elemento soggettivo: dolo specifico, perché i soggetti attivi
agiscono per al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro
vantaggio. Il fatto che il vantaggio o il profitto sia anche a vantaggio di
altri, diversi dai soggetti attivi, ci fa rendere conto che il conflitto di
interessi può essere generato anche da un intesse di terzi, per conto dei quali
gli amministratori agiscono, ma c'è un importante precisazione da fare, perché
il terzo comma dispone, con presunzione assoluta, che non è ingiusto il
profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi,
conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o
dall'appartenenza al gruppo. La pena è da sei mesi a tre anni, si tratta allora
di delitto, e si procede a querela della persona offesa
|