Infedeltà patrimoniale

Art. 2634.
Infedeltà patrimoniale.

Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.

In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo.

Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a querela della persona offesa.
 

L'ipotesi è quella del conflitto di interessi, ma qui non è la semplice questione di non averlo comunicato, ma della sua effettiva esistenza.

Soggetti attivi:  gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori.
Soggetto passivo: la società o i terzi i cui beni erano amministrati dalla società.
Fatto tipico: i soggetti attivi avendo un interesse (anche per conto di terzi, elemento non specificato dalla norma)  in conflitto con quello della società, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali o beni di terzi amministrati dalla società ; tale condotta attiva, cagiona un danno alla società; si tratta di reato di evento.
Elemento soggettivo
: dolo specifico, perché i soggetti attivi agiscono per al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio. Il fatto che il vantaggio o il profitto sia anche a vantaggio di altri, diversi dai soggetti attivi, ci fa rendere conto che il conflitto di interessi può essere generato anche da un intesse di terzi, per conto dei quali gli amministratori agiscono, ma c'è un importante precisazione da fare, perché il terzo comma dispone, con presunzione assoluta, che  non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo. La pena è da sei mesi a tre anni, si tratta allora di delitto, e si procede a querela della persona offesa

 
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