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Le circostanze

 

Il reato può manifestarsi anche in forme diverse, come reato tentato, come reato plurisoggettivo, e quando vi sono più persone che partecipano al reato, come reato circostanziato. Ci occupiamo adesso proprio del reato circostanziato.

La circostanza del reato può esistere solo in rapporto ad una fattispecie non  circostanziata (il cosiddetto reato semplice) che costituisce il punto di riferimento per l'individuazione di una circostanza, la cui presenza determina l'effetto di un aumento o di una diminuzione della pena base; ad esempio la sottrazione di una cosa mobile altrui con il fine di trarne profitto costituisce l'ipotesi base del furto, ma se il furto è compiuto con destrezza si parlerà di furto  aggravato, proprio perché si aggiunge una circostanza rispetto all'ipotesi base del furto; in questo caso il furto è aggravato, ma potrebbe darsi l'ipotesi dello stesso reato con una circostanza attenuante.

Di regola le circostanze specializzano un elemento del fatto tipico del reato semplice.

 

Possiamo distinguerle secondo diversi tipi.

 

1. Aggravanti, si provocano un aumento di pena, e attenuanti, queste provocano una diminuzione di pena. Normalmente l'aumento o la diminuzione è di tipo quantitativo, ma in alcuni casi può essere di tipo qualitativo, ad esempio dalla pena detentiva alla pena pecuniaria.

2. Ad effetto proporzionale, quando l'aumento o la diminuzione della pena è calcolata in proporzione alla pena base (ad esempio la pena è aumentata fino al triplo o di un terzo), e autonome, quando in presenza della circostanza si stabilisce una pena di specie diverse.

3. Ad effetto comune, quando l'aumento o la diminuzione della pena è di un terzo rispetto a reato non circostanziato, e ad effetto speciale, dove l'aumento o la diminuzione è superiore ad un terzo.

4. Comuni, che sono quelle previste nella parte generale del codice e quindi potenzialmente applicabili a tutti i reati, e speciali, applicabili solo a particolari tipi di reati.

5. Oggettive, che riguardano la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell'azione, la gravità del danno o del pericolo ovvero le condizioni e le qualità personali dell'offeso; 

7. Soggettive, che riguardano l'intensità del dolo o il grado della colpa, le condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti tra colpevole e l'offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole (articolo 70).

8. Obbligatorie, quando il giudice una volta accertata nell'esistenza né deve applicare, facoltative, quando non c'è questo obbligo. 

Abbiamo poi le circostanze indefinite o discrezionali, che si hanno quando la circostanza non appare preventivamente definita dalla norma che la prevede. E così abbiamo circostanze indefinite quando la legge stabilisce che la pena sia aumentata " nei casi più gravi " oppure quando la pena è diminuita nei casi " di lieve entità ".

 

 
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