Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

Art. 2629-bis.
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi.

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'articolo 2629 bis è dedicato a una fattispecie di reato realizzate mediante omissione. Il comportamento omissivo è punito solo se esiste un obbligo giuridico di attivarsi. In questi casi l'obbligo si rinviene direttamente nella legge.

Tutto prende l'avvio dall'art. 2391 c.c. che disciplina l'ipotesi in cui l'amministratore si trovi in conflitto di interessi con la società, conflitto che sorge quando questi abbia un interesse per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società. Sappiamo anche che non sempre l'omessa comunicazione del conflitto comporta l'invalidità della delibera del consiglio di amministrazione, ma questa omissione può diventare penalmente rilevante, ma non in tutti i tipi di società, ma, in generale, quando tale omissione provenga da un amministratore di una società quotata nei mercati regolamentati  o con  titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

Soggetto attivo: amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante o anche l'amministratore di un ente soggetto a vigilanza  ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ( cioè di una banca o ente creditizio) o ancora di un ente previdenziale.
Soggetti passivi: la stessa società o terzi danneggiati.
Fatto tipico: la condotta omissiva si sostanzia nel non aver comunicato l'esistenza del conflitto di interessi, e da tale omissione sia derivato un danno alla società o a terzi. Si tratta quindi di reato omissivo improprio, cioè di evento. L'efficienza causale dell'omissione andrà quindi valutata ai sensi dell'art. 40 comma 2 c.p. ; elemento soggettivo è il dolo generico.
La pena prevista è la la reclusione da uno a tre anni; si tratta quindi di delitto.

Gli articoli 2630 e 2631 c.c. sono sempre riferiti a omissioni (omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi e omessa convocazione dell'assemblea), non sono reati, ma illeciti amministrativi.

 
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