Operazioni in pregiudizio dei creditori

Art. 2629.
Operazioni in pregiudizio dei creditori.

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Sappiamo che gli amministratori sono responsabili non solo verso la società, singoli soci o terzi, ma anche nei confronti dei creditori della società, tanto che questi ultimi possono proporre azione di responsabilità contro di loro. La tutela dei creditori, tuttavia, è ancora più estesa dal punto di vista penale, cercando di colpire diversi comportamenti degli amministratori tenuti contro i creditori.

Soggetto attivo: l'amministratore o gli amministratori. Si tratta di reato proprio.
Soggetto passivo: il creditore o i creditori della società.
Fatto tipico: la condotta è attiva, e si realizza in riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, fatte violando le norme a tutela de creditori. Tale violazione, però, non basta, perché è anche necessario che da queste violazioni scaturisca un danno ai creditori. Si tratta quindi di reato di evento. L'elemento soggettivo è il dolo  generico, anche se, il più delle volte, tali operazioni saranno state fatte proprio per danneggiare i creditori. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni, e siamo quindi in presenza di un delitto. Si procede a querela della persona offesa, cioè del creditore danneggiato.
 

 
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