Operazioni in pregiudizio dei creditori
Art. 2629. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a
tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o
fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori,
sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei
mesi a tre anni. |
Sappiamo che gli amministratori sono responsabili non solo verso la società, singoli soci o terzi, ma anche nei confronti dei creditori della società, tanto che questi ultimi possono proporre azione di responsabilità contro di loro. La tutela dei creditori, tuttavia, è ancora più estesa dal punto di vista penale, cercando di colpire diversi comportamenti degli amministratori tenuti contro i creditori.
Soggetto attivo: l'amministratore o gli amministratori. Si tratta di
reato proprio.
Soggetto passivo: il creditore o i creditori della società.
Fatto tipico: la condotta è attiva, e si realizza in riduzioni del
capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, fatte violando le
norme a tutela de creditori. Tale violazione, però, non basta, perché è anche
necessario che da queste violazioni scaturisca un danno ai creditori. Si tratta
quindi di reato di evento. L'elemento soggettivo è il dolo
generico, anche se, il più delle volte, tali operazioni saranno state fatte proprio per
danneggiare i creditori. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre
anni, e siamo quindi in presenza di un delitto. Si procede a querela della
persona offesa, cioè del creditore danneggiato.
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