Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Art. 2638.
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
 

Soggetti attivi: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti; nonostante il gran numero di soggetti attivi, si tratta di reato proprio.
Fatto tipico: in questo reato si possono avere due comportamenti diversi, sostenuti da due differenti tipi di dolo.
1. nelle comunicazioni che i soggetti attivi devono, in base alla legge,  inviare all'autorità di vigilanza:
a) espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza;
b) occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.
In entrambe queste ipotesi l'elemento soggettivo è il dolo specifico, perché il reo deve agire al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza.
2. i medesimi soggetti attivi:
a) in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
Come si vede si tratta di reato a forma libera che può realizzarsi anche con un'omissione, mentre il dolo è generico, poiché l'ostacolare consapevolmente le funzioni delle autorità di vigilanza, più che indicare il fine per il quale agisce il soggetto attivo, sembra voler escludere a priori la possibilità di responsabilità per colpa. È inoltre reato di pericolo.
La pena prevista in tutti e due i tipi di condotta è della  reclusione da uno a quattro anni, si tratta quindi di delitto. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

 
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