Abbiamo visto che una volta nata l'obbligazione si è costretti ad eseguire la relativa prestazione, ma cosa accade se la prestazione non è eseguita o non eseguita secondo quanto si era promesso?
In questi casi avremo inadempimento dell'obbligazione che potrà far nascere una responsabilità per i danni subiti dal creditore. Il debitore inadempiente sarà quindi tenuto al risarcimento dei danni subiti dal creditore.
Dobbiamo chiederci, allora, quando nasce questa responsabilità e se si verifica ogni qual volta c'è inadempimento.
Andiamo con ordine considerano i due articoli fondamentali dedicati all'argomento, e precisamente:
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articolo 1218 c.c. |
il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato derivato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile |
e l'articolo 1176,
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articolo 1176 |
nell'adempiere l'obbligazione il debitore
deve usare la diligenza del buon padre di famiglia nell'adempimento delle obbligazioni inerenti l'esercizio di un attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura della attività esercitata |
Premettiamo che parliamo di casi in cui si è già verificato un inadempimento che
consiste nel non aver eseguito o nel non aver eseguito esattamente la
prestazione.
Quello che ora ci interessa appurare è se il debitore è responsabile
dell'inadempimento e se è tenuto, di conseguenza, al risarcimento del danno.
Leggendo l'articolo 1218 sembra che il debitore possa liberarsi da
responsabilità solo in un caso e cioè quando"
l'inadempimento o il ritardo è stato derivato da impossibilità della prestazione
derivante da causa a lui non imputabile " .
Sembrerebbe, quindi, il debitore può andare esente da responsabilità solo in
casi del tutto eccezionali, come quando l'impossibilità della prestazione non
sia riconducibile al lui, ma al caso fortuito o alla forza maggiore.
Ma questo articolo va letto in relazione all'articolo 1176 che quantifica la
misura della diligenza richiesta quella "del buon padre
di famiglia" cioè la diligenza che in generale ci si aspetta sia
usata nell'adempiere un certo tipo di obbligazione.
Se, quindi, il debitore ha usato la diligenza del buon padre di famiglia e,
nonostante questo, l'obbligazione sia rimasta inadempiuta, è certo che il
creditore non dovrà corrispondergli quanto promesso, ma è altrettanto vero che
quest'ultimo non potrà pretendere dal debitore il risarcimento dei danni
causatigli dall'inadempimento.
In altre parole per esserci responsabilità è necessaria la colpa del debitore
che consiste nel non aver usato la diligenza richiesta.
Ricordiamo, però che la colpa, in senso lato, è pur sempre un atteggiamento della psiche; se quindi il debitore si era accorto che l'adempimento richiedeva uno sforzo superiore alla media, e non lo produce, non potrà poi invocare la diligenza del buon padre di famiglia per andare esente da colpa.
Anche il ritardo nell'adempimento è fonte di responsabilità per il debitore se deriva da colpa, ma in certi casi il semplice ritardo può concretare un vero e proprio inadempimento, come nell'ipotesi in cui sia previsto un termine essenziale, un termine trascorso il quale la prestazione diviene inutile per il creditore.
Non vi sarà, invece, responsabilità per il debitore se l'0bbligazione diviene impossibile per causa a lui non imputabile.
Se esiste responsabilità si avrà obbligo di risarcimento del danno che, però,
discende pur sempre dalla precedente obbligazione rimasta inadempiuta.
In definitiva accade che il debitore rimane pur sempre obbligato, cambia, però,
il tipo di prestazione richiesta che si trasforma da quella originariamente
dovuta in quella di risarcire il danno.
La stessa obbligazione, quindi, ma con prestazioni diverse, ed è per questo
motivo che in questi casi si parla di "perpetuatio obligationis" e ciò per
salvaguardare tutti i diritti del creditore connessi con l'obbligazione rimasta
inadempiuta, come le garanzie ed altri obblighi, che si estinguerebbero se
si ammettesse che l'obbligazione originaria e quella risarcitoria siano
totalmente diverse.
Occupiamoci, ora, degli argomenti connessi all'inadempimento, cominciando dalla sua conseguenza più importante, il risarcimento del danno cliccando sui sottostanti collegamenti.
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