La responsabilità per l'inadempimento

Abbiamo visto che una volta nata l'obbligazione si è costretti ad eseguire la relativa prestazione, ma cosa accade se la prestazione non è eseguita o non eseguita secondo quanto si era promesso?

In questi casi avremo inadempimento dell'obbligazione che potrà far nascere una responsabilità per i danni subiti dal creditore. Il debitore inadempiente sarà quindi tenuto al risarcimento dei danni subiti dal creditore.

Dobbiamo chiederci, allora, quando nasce questa responsabilità e se si verifica ogni qual volta c'è inadempimento.

Andiamo con ordine considerano i due articoli fondamentali dedicati all'argomento, e precisamente:

articolo 1218 c.c.
responsabilità nell'adempimento

il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato derivato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile

e l'articolo 1176,

articolo 1176
diligenza nell'adempimento

nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia
nell'adempimento delle obbligazioni inerenti l'esercizio di un attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura della attività esercitata

Premettiamo che parliamo di casi in cui si è già verificato un inadempimento che consiste nel non aver eseguito o nel non aver eseguito esattamente la prestazione.
Quello che ora ci interessa appurare è se il debitore è responsabile dell'inadempimento e se è tenuto, di conseguenza, al risarcimento del danno.

Leggendo l'articolo 1218 sembra che il debitore possa liberarsi da responsabilità solo in un caso e cioè quando" l'inadempimento o il ritardo è stato derivato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile " .
Sembrerebbe, quindi, il debitore può andare esente da responsabilità solo in casi del tutto eccezionali, come quando l'impossibilità della prestazione non sia riconducibile al lui, ma al caso fortuito o alla forza maggiore.
Ma questo articolo va letto in relazione all'articolo 1176 che quantifica la misura della diligenza richiesta quella "del buon padre di famiglia" cioè la diligenza che in generale ci si aspetta sia usata nell'adempiere un certo tipo di obbligazione.

Se, quindi, il debitore ha usato la diligenza del buon padre di famiglia e, nonostante questo, l'obbligazione sia rimasta inadempiuta, è certo che il creditore non dovrà corrispondergli quanto promesso, ma è altrettanto vero che quest'ultimo non potrà pretendere dal debitore il risarcimento dei danni causatigli dall'inadempimento.
In altre parole per esserci responsabilità è necessaria la colpa del debitore che consiste nel non aver usato la diligenza richiesta.

Ricordiamo, però che la colpa, in senso lato, è pur sempre un atteggiamento della psiche; se quindi il debitore si era accorto che l'adempimento richiedeva uno sforzo superiore alla media, e non lo produce, non potrà poi invocare la diligenza del buon padre di famiglia per andare esente da colpa.

Anche il ritardo nell'adempimento è fonte di responsabilità per il debitore se deriva da colpa, ma in certi casi il semplice ritardo può concretare un vero e proprio inadempimento, come nell'ipotesi in cui sia previsto un termine essenziale, un termine trascorso il quale la prestazione diviene inutile per il creditore.

Non vi sarà, invece, responsabilità per il debitore se l'0bbligazione diviene impossibile per causa a lui non imputabile.

Se esiste responsabilità si avrà obbligo di risarcimento del danno che, però, discende pur sempre dalla precedente obbligazione rimasta inadempiuta.
In definitiva accade che il debitore rimane pur sempre obbligato, cambia, però, il tipo di prestazione richiesta che si trasforma da quella originariamente dovuta in quella  di risarcire il danno.
La stessa obbligazione, quindi, ma con prestazioni diverse, ed è per questo motivo che in questi casi si parla di "perpetuatio obligationis" e ciò per salvaguardare tutti i diritti del creditore connessi con l'obbligazione rimasta inadempiuta, come le garanzie ed altri obblighi, che si estinguerebbero se si ammettesse che l'obbligazione originaria e quella risarcitoria siano totalmente diverse.
 

Occupiamoci, ora, degli argomenti connessi all'inadempimento, cominciando dalla sua conseguenza più importante, il risarcimento del danno cliccando sui sottostanti collegamenti.

  1. il risarcimento del danno;

  2. la mora del creditore;

  3. la mora del debitore.

 

punto elenco Torna alla home page     
 
punto elenco Torna al sommario della sezione