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Scomparsa |
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nozione
art. 48 c.c. |
una persona si considera scomparsa quando
si è allontanata dal suo ultimo domicilio o residenza e di lei non si
hanno più notizie; L'insieme di queste due condizioni deve avverarsi in
maniera tale da creare incertezza sull'attuale sorte della persona |
Come si vede dalla nozione per aversi scomparsa sono necessarie tre
condizioni la terza delle quali è direttamente collegata alle prime due,
vediamole:
1. allontanamento dal proprio domicilio o residenza;
2. mancanza di notizie;
3. situazione d'incertezza derivante dalle modalità in cui si sono verificati
l'allontanamento e la mancanza di notizie.
Questa situazione d'incertezza può danneggiare il patrimonio e, di
conseguenza, la posizione di coloro che vantano diritti o aspettative su questo,
come i suoi eredi. Vi sono quindi esigenze di conservazione del patrimonio e di
tutela delle posizione degli interessati ed è perciò stabilito che:
| Su istanza degli interessati o
dei successori legittimi il tribunale può nominare un curatore che
rappresenti la persona scomparsa nella sua attività patrimoniali |
Nel periodo della scomparsa i poteri che fanno capo allo scomparso sono come
paralizzati, ma non estinti; in altre parole un'altra persona non può agire in
suo nome se non prova che al momento della nascita del diritto in capo allo
scomparso questi era, in realtà, in vita (art. 69 c.c.);
Ulteriore, e più incisiva, applicazione della regola dell'art. 69 la
ritroviamo nell'articolo 70 c.c. secondo cui:
| Se nel periodo della scomparsa
si apre una successione a
favore dello scomparso, questa è devoluta alle persone alle quali sarebbe
spettata in mancanza della persona scomparsa |
