Sede giuridica della persona

 
Video, la sede giuridica della persona

nozione

indica il luogo o i luoghi dove è giuridicamente rilevante che una persona si trovi o svolga la propria attività; il nostro ordinamento ne conosce tre tipi: dimora, residenza, domicilio

Come sappiamo è importante, per la vita giuridica e di relazione, che ogni persona abbia un proprio nome, per distinguerlo dagli altri individui, e per far sorgere in capo a lui diritti e doveri; è facile giungere alla conclusione che se nessuno avesse un nome, sarebbe ben difficile individuare un soggetto per un procedimento giudiziario, per fini fiscali e anche semplicemente per contrarre matrimonio; pensiamo all'episodio dell'odissea, dove Ulisse, dice a Polifemo di chiamarsi "Nessuno", sfuggendo, fino a quando non fu lui stesso a rivelare il suo vero nome, alla vendetta del padre di Polifemo, Poseidone.

Ma il solo nome non basta per individuare una persona, è anche necessario conoscere dove si trovi, in maniera temporanea o definitiva; a queste esigenze vengono incontro gli istituti della dimora, residenza e domicilio. Analizziamoli nella sottostante tabella.

dimora

indica il luogo dove una persona si trova, anche se solo temporaneamente; pensiamo, ad es. alla permanenza nella casa di villeggiatura; è rilevante per alcuni atti giuridici ( es. art. 18 c.p.c. nel caso siano ignoti residenza e domicilio)

residenza

indica luogo in cui la persona ha la dimora abituale, cioè dove si trova abitualmente

domicilio

è il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi

La dimora ha scarsa rilevanza pratica, ma comunque costituisce il concetto base della residenza, poiché la residenza è il luogo di stabile dimora, cioè dove una persona normalmente si trova;
la residenza è data, quindi, dall'abituale e volontaria dimora in un certo luogo con l'intenzione di svolgervi le normali relazioni sociali.
Ognuno è libero di fissare la propria residenza dove meglio crede (art. 16 Cost.).

Non bisogna confondere il concetto di residenza con quello di residenza anagrafica; il primo fa riferimento ad una situazione di fatto, mentre la residenza anagrafica si riferisce all'iscrizione al registro anagrafico comunale, ed ha solo valore pubblicitario, e non costitutivo della residenza effettiva.

Si ritiene possibile che una persona abbia più di una residenza.

Il domicilio indica il luogo dove una persona ha stabilito la sede principale dei propri affari; di conseguenza potrebbe non corrispondere con la residenza.
Il domicilio  consta di due elementi:
1. un elemento oggettivo, che consiste nel concentrare i propri affari ed interessi in un certo luogo;
2. un elemento soggettivo, che consistite nell'intenzione di scegliere stabilmente quel luogo per svolgere i propri affari, intenzione manifestata a terzi, o oggettivamente desumibile dal comportamento della persona. Vediamo, ora, quali sono i tipi di domicilio.

tipi di domicilio

volontario, che si ha quando una persona sceglie liberamente il proprio domicilio (ed è la regola)
legale, (art. 45 c.c.) il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore, analogamente accade per l'interdetto
generale: si riferisce al luogo dove possono essere svolti tutti gli affari di una persona; si può avere un solo domicilio generale
speciale o elettivo, dove si sceglie  il luogo dove si trattare solo determinati affari; si possono avere più domicili speciali; l'elezione di domicilio va fatta per iscritto (art. 47 c.c.)

Vediamo ora le più importanti implicazioni giuridiche relative alla residenza e al domicilio.
Per la notifica di atti giudiziari: può essere effettuata indifferentemente nel domicilio o nella residenza;
Il luogo di apertura della successione e della dichiarazione di fallimento: si fa riferimento al domicilio del defunto e dell'imprenditore;
Il luogo del tribunale competente per l'adozione: è rilevante  la residenza dell'adottante.

Giurisprudenza

Sul concetto di domicilio.

 Cass. civ. Sez. III (Ord.), 08-03-2005, n. 5006 (rv. 579738)
Ai fini della competenza territoriale, qualora sia convenuta una persona fisica, e si faccia riferimento al luogo del domicilio, che è criterio di collegamento rilevante sia ai fini dell'art. 18 cod. proc. civ. che dell'art. 20 cod. proc. civ. ed autonomo rispetto a quello della residenza, s'intende per domicilio il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi, che non va individuato solo con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali, ma anche ai suoi interessi morali, sociali e familiari, che confluiscono normalmente nel luogo ove la stessa vive con la propria famiglia; ne consegue che il domicilio è caratterizzato dall'intenzione di costituire in un determinato luogo il centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche. (Nella specie il convenuto aveva trasferito la residenza da Palermo a Cefalù, continuando a svolgere attività professionale nel capoluogo; la S.C, nel confermare la sentenza di merito, ha precisato che il trasferimento della residenza comporta la presunzione di trasferimento anche del domicilio, presunzione non superata dalla permanenza dello studio legale in Palermo, in mancanza di prova sia della persistente iscrizione nell'albo professionale di quella città, sia del carattere fittizio del trasferimento di residenza). FONTI  Mass. Giur. It., 2005 

Sul valore delle certificazioni anagrafiche in tema di residenza.

Cass. civ. Sez. I, 27-02-1970, n. 478 (rv. 345492)
Le risultanze dei registri anagrafici hanno semplice valore presuntivo circa la residenza della persona cui si riferiscono, potendo essere diverso il luogo della effettiva abituale dimora, accertabile con ogni mezzo di prova. Tuttavia, per i terzi di buona fede, e cioè per coloro che soggettivamente ed oggettivamente ignorino il vero stato delle cose, il legislatore ha inteso derogare al suddetto principio, stabilendo che ad essi non può essere opposto il trasferimento della residenza se non sia stato denunziato nei modi previsti dall'art 44 cod civ e 31 delle relative norme di attuazione, e cioè con doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona ed a quello dove si intende fissare la nuova residenza. Pertanto, i terzi di buona fede possono contrastare le risultanze dei certificati anagrafici se non corrispondono a loro avviso, con la situazione obbiettiva qualora, pero, intendano avvalersi delle risultanze medesime, nessuna prova e ammissibile contro il contenuto dei certificati.  FONTI  Mass. Giur. It., 1970 

Sul concetto di residenza.

Sez. U, Sentenza n. 565 del 02/04/1965
La residenza, come dimora stabile di una persona, è data dall'elemento oggettivo della permanenza nel luogo, la quale non è incompatibile con eventuali allontanamenti, anche se frequenti e di una certa durata, e da quello soggettivo della volontà di rimanervi, quest'ultimo elemento è di regola compenetrato nel fatto di dimorare abitualmente in un determinato luogo per cui, in mancanza di prova contraria, si deve presumere che chi dimora abitualmente in un luogo vuole avere ivi la sua residenza.

 

Residenza all’estero.


Sez. U, Ordinanza n. 2060 del 11/02/2003
Ove il cittadino italiano, convenuto in giudizio, abbia all'estero la propria residenza, deve ritenersi che ivi abbia anche il domicilio, potendo presumersi che la sede principale degli affari ed interessi sia fissata nel medesimo luogo in cui il soggetto abitualmente dimora; ai fini del superamento di detta presunzione, e quindi della prova dell'esistenza di un domicilio del detto convenuto in Italia - necessaria perché scatti il criterio generale di radicamento della competenza giurisdizionale del giudice italiano, ai sensi dell'art. 3 della legge 31 maggio 1995, n. 218 -, non basta la mera disponibilità di un immobile in Italia, né la ricezione, ivi, ad opera di un domestico, dell'atto di citazione in giudizio, trattandosi di circostanze non significative ai fini dell'individuazione di un luogo elevato a centro dei propri affari ed interessi.

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