Separazione dei coniugi

nozione

è il mezzo attraverso il quale si sospendono alcuni effetti del matrimonio. La separazione non acquista efficacia senza l'intervento del giudice. Può essere di due tipi consensuale e giudiziale

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Già prima della legge che disciplina il divorzio, era previsto l'istituto della separazione attraverso il quale i coniugi potevano cessare la loro convivenza in presenza di fatti che la rendessero difficile, se non, addirittura intollerabile.

L'istituto della separazione era stato concepito come un rimedio temporaneo alla crisi della coppia, preludio, in ogni caso alla ripresa della vita coniugale.
Con l'introduzione del divorzio, però, la separazione è divenuta uno strumento per giungere al divorzio perdendo così la sua originaria funzione.

Non deve quindi meravigliare che le norme relative alla separazione fanno riferimento ad una situazione che si immagina temporanea; l'art. 157 del codice civile, ad esempio, prevede che gli effetti della separazione cessino anche con un comportamento che sia incompatibile con lo stato di separazione e l'art. 154 dispone che la riconciliazione comporta l'abbandono della domanda di separazione già proposta.

La separazione può essere di t tipi:

Giudiziale
(art. 150 c.c.)

è pronunciata dal tribunale su ricorso di uno dei coniugi quando avvengono fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione dei figli


Consensuale
 

avviene d'accordo tra le parti. Acquista efficacia solo con l'omologazione da parte del tribunale. Il tribunale può rifiutare l'omologazione della separazione quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli sia in contrasto con i loro interessi

Per convezione in seguito a negoziazione assistita o davanti al sindaco

Il d.l. 132\2014 convertito ex l.162\2014 ha introdotto un tipo particolare di convenzione di negoziazione assistita aventi ad oggetto solo separazioni consensuali, cessazione degli effetti civili del matrimonio quando è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, o è stata omologata la separazione consensuale, modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Nei casi indicati non è necessario l'intervento del giudice, ma è necessario l'assenso del procuratore della Repubblica. Gli stessi effetti degli accordi presi in seguito a convenzione assistita da un avvocato si possono ottenere nel caso previsto dall’art. 12 del citato d.l.. In tal caso i coniugi si rivolgono al Sindaco, nella sua veste di ufficiale dello stato civile, eventualmente assistiti da un avvocato. A differenza del caso della negoziazione assistita, non è prevista la fase autorizzativa, perché non possono essere presi in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dell’art. 3 comma 3 l. n. 104\1992, ovvero economicamente non autosufficienti.

La separazione giudiziale apre la strada a un vero e proprio procedimento giurisdizionale regolato dalle norme del codice di procedura civile.

Nei giudizio di separazione possono, infatti, potrebbe essere necessario valutare situazioni relative ai figli e situazioni relative alla sua addebitabilità.

Per quanto riguarda i figli si applicheranno le regole previste per la responsabilità genitoriale e ciò per l'espresso richiamo dell'art. 155 bis che ora così recita:  In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX”.  Quindi si applicheranno le già viste disposizioni sulla responsabilità genitoriale.

La separazione fa venir meno alcuni obblighi derivanti dal matrimonio, ed in particolare:

1. cessa l'obbligo di convivenza;

2. cessa l'obbligo di assistenza morale e materiale (ma non quello alimentare);

3. si scioglie la comunione legale.

L'addebitabilità della separazione

In aggiunta alla richiesta di separazione giudiziale si può chiedere l'addebitabilità della separazione all'altro coniuge poiché ha tenuto un comportamento contrario ai doveri che nascono dal matrimonio.
L'accoglimento della richiesta da parte del tribunale comporterà una serie di conseguenze sfavorevoli nei confronti del coniuge che sia venuto meno ai suoi doveri tra cui spicca la perdita del mantenimento che gli sarebbe spettato nel caso non avesse avuto adeguati redditi propri; al coniuge cui sia stata addebitata la separazione non spetterà il mantenimento, ma avrà pur sempre diritto agli alimenti di cui all'articolo 433 del codice civile.
 

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