Separazione dei coniugi
|
nozione |
è il mezzo attraverso il quale si sospendono alcuni effetti del matrimonio. La separazione non acquista efficacia senza l'intervento del giudice. Può essere di due tipi consensuale e giudiziale |
Già prima della legge che disciplina il divorzio, era previsto l'istituto della separazione attraverso il quale i coniugi potevano cessare la loro convivenza in presenza di fatti che la rendessero difficile, se non, addirittura intollerabile.
L'istituto la separazione era stato concepito come un rimedio temporaneo alla
crisi della coppia, preludio, in ogni caso alla ripresa della vita coniugale.
Con l'introduzione del divorzio, però, la separazione è divenuta uno strumento
per giungere al divorzio perdendo così la sua originaria funzione.
Non deve quindi meravigliare che le norme relative alla separazione fanno riferimento ad una situazione che si immagina temporanea; l'art. 157 del codice civile, ad esempio, prevede che gli effetti della separazione cessino anche con un comportamento che sia incompatibile con lo stato di separazione e l'art. 154 dispone che la riconciliazione comporta l'abbandono della domanda di separazione già proposta.
La separazione può essere di due tipi:
|
Giudiziale |
è pronunciata dal tribunale su ricorso di uno dei coniugi quando avvengono fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione dei figli |
|
Consensuale |
avviene d'accordo tra le parti. Acquista efficacia solo con l'omologazione da parte del tribunale. Il tribunale può rifiutare l'omologazione della separazione quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli sia in contrasto con i loro interessi |
La separazione giudiziale apre la strada a un vero e proprio procedimento giurisdizionale regolato dalle norme del codice di procedura civile.
Nei giudizio di separazione possono, infatti, potrebbe essere necessario valutare situazioni relative ai figli e situazioni relative alla sua addebitabilità.
Cominciamo con i provvedimenti relativi ai figli.
|
Secondo l'articolo
155 del codice civile il giudice di
pronunciare la separazione addotta una serie di provvedimenti relativi ai
figli |
|
In particolare il giudice |
|
|
|
|
Mentre per il vecchio articolo 155 c.c. l''esercizio della patria potestà spettava al coniuge affidatario
(anche se le
decisioni di maggiore interesse erano adottate da entrambi i coniugi), il nuovo
testo dell'art. 155 c.c. (introdotto dall'art. 1, L. 8 febbraio 2006 n. 54), ha
previsto il c.d. "affidamento congiunto".
Si è quindi stabilito che la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i
genitori, e le decisioni di maggiore interesse per i figli relative
all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo, ma
tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei
figli.
In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice seguendo la procedura ex
art. 709 ter c.p.c.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il
giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.
La separazione fa venir meno alcuni obblighi derivanti dal matrimonio, ed in particolare:
1. cessa l'obbligo di convivenza;
2. cessa l'obbligo di assistenza morale e materiale (ma non quello alimentare);
3. si scioglie la comunione legale.
L'addebitabilità della separazione
In aggiunta alla richiesta di separazione giudiziale si può chiedere
l'addebitabilità della separazione all' altro coniuge poiché ha tenuto un
comportamento contrario ai doveri che nascono dal matrimonio.
L'accoglimento della richiesta da parte del tribunale comporterà una serie di
conseguenze sfavorevoli nei confronti del coniuge che sia venuto meno ai suoi
doveri. Accade, infatti, che il coniuge " colpevole " dovrà garantire il
mantenimento all'altro coniuge quando questi non abbia adeguati redditi propri
(art. 156 c.c.).
Chiariamo subito che il mantenimento dell'altro coniuge, in assenza di
redditi adeguati, spetta anche quando non vi sia stata richiesta di
addebitabilità e la separazione si sia chiusa solo con l'accertamento della
intollerabilità della convivenza.
È certo, però, che al coniuge cui sia stata addebitata la separazione non
spetterà il mantenimento, ma avrà pur sempre diritto agli alimenti di cui
all'articolo 433 del codice civile.
Precisiamo, ancora, che " i redditi adeguati " capaci di far venir meno il
diritto al mantenimento non sono solo quelli sufficienti a soddisfare i bisogni
del coniuge, ma anche quelli che permettono di mantenere in tenore di vita
simile a quello tenuto durante la convivenza.
|
|
![]()