Separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede

Con l'accettazione beneficiata l'erede evita le conseguenze di una damnosa ereditas che lo costringerebbe ad onorare i debiti del defunto anche con il suo patrimonio; è pur vero, però, che potrebbe verificarsi la situazione opposta: il patrimonio del defunto è in attivo, mentre quello dell'erede è in passivo;
tale evenienza danneggia principalmente i creditori e i legatari del de cuius , che, in seguito alla accettazione dell'eredità non beneficiata, dovranno concorrere con i creditori dell'erede.  Stabilito che i creditori (e gli eventuali legatari) non possono costringere l'erede ad accettare con beneficio d'inventario, l'unica strada a loro disposizione sarà la richiesta di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede.

Fatte queste premesse, possiamo definire l'istituto.

separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede

con questo istituto i creditori e i legatari del de cuius acquistano un titolo di preferenza sui beni del suo patrimonio rispetto ai creditori dell'erede (art. 512 c.c.)

Come si vede la separazione non produce gli stessi effetti della accettazione beneficiata, non separa i due patrimoni, ma fa preferire il creditore separatista rispetto ai creditori dell'erede. La conferma a quanto abbiamo appena affermato la ritroviamo nell'ultimo comma dell'art. 512 secondo cui  la separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l'hanno esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri dell'erede, cosa che non sarebbe stata possibile se vi fosse stata separazione dei patrimoni.

Ma come si fa in pratica a effettuare la separazione? Ci rispondono gli articoli 517 e 518 relativamente alla separazione sui beni mobili o immobili del patrimonio del defunto.

Cominciamo con la separazione sui beni mobili ex art. 517.

Secondo il citato articolo la separazione è chiesta con ricorso al tribunale del luogo dove si è aperta la successione. Depositata la domanda il tribunale ordina l’inventario, nel caso non sia stata già fatto, e dà anche le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni mobili oggetto del ricorso. Nel caso in cui l’erede abbia già alienato i beni in tutto o in parte, il diritto alla separazione comprende solo il prezzo della alienazione non ancora pagato all’erede.

Per i beni immobili, invece, dovranno seguirsi le regole previste dall’art. 518 necessariamente più complesse rispetto a quelle sui beni mobili.

In questi casi, infatti, la separazione sugli immobili e sugli altri beni capaci d'ipoteca,  si esercita mediante l'iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni stessi. In particolare l’iscrizione si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche, indicando il nome del defunto e quello dell'erede, se è conosciuto, e dichiarando che l'iscrizione stessa viene presa a titolo di separazione dei beni.  Regole particolari, rispetto al normale regime delle iscrizioni ipotecarie, sono previste nel caso vi siano più iscrizioni sugli stessi beni. Il terzo comma dell’art. 518, infatti, dispone che in questi casi le iscrizioni a titolo di separazione, anche se eseguite in tempi diversi, prendono tutte il grado della prima e prevalgono sulle trascrizioni ed iscrizioni contro l'erede o il legatario, anche se anteriori. Per il resto si applicano le regole previste per le ipoteche.

In entrambi i casi, però, è stabilito un termine per chiedere la separazione. Per l’art. 517, infatti, la separazione deve essere chiesta entro tre mesi dall’apertura della successione, ma potrebbe darsi che sia stata regolarmente chiesta nei termini e quindi i creditori e i legatari che l’hanno chiesta e ottenuta avranno una preferenza sul patrimonio del de cuius nel caso in cui l’erede non soddisfi i loro crediti.

Tuttavia per l’art. 515 l’erede può far cessare la separazione o  impedirla pagando i creditori e i legatari, e dando cauzione per il pagamento di quelli il cui diritto è sospeso da condizione o sottoposto a termine oppure è contestato.

I creditori (e i legatari) del de cuius hanno la facoltà di esercitare la separazione, ma non per questo sono tutti obbligati ad effettuarla; può accadere, infatti, che alcuni di loro effettuino la separazione, mentre altri ritengano più opportuno non procedere in tal senso.

Si potrebbe pensare che la separazione effettuata da uno dei creditori giovi anche agli altri, ma l'art. 514 c.c. espressamente esclude questa possibilità stabilendo al primo comma che la separazione giova solo ai creditori che l'hanno chiesta.

Nel caso vi siano creditori e legatari che hanno chiesto la separazione e altri che non l'abbiano fatto vi saranno i separatisti e i non separatisti.

a) i separatisti, potranno giovarsi della separazione e quindi essere preferiti in caso di esecuzione sul patrimonio del defunto;

b) i non separatisti, non avranno tale preferenza e dovranno concorrere con i creditori dell’erede in una eventuale esecuzione sul patrimonio del de cuius.

Tuttavia l’art. 514 regola i rapporti che potremmo definire “interni” tra creditori separatisti e creditori non separatisti, distinguendo due ipotesi:

Il secondo comma dell’art. 514 precisa poi  che se parte del patrimonio non è stata separata (e quindi abbiamo una parte separata e una non separata) il valore di detta parte non separata si aggiunge al prezzo dei beni separati per determinare quanto spetterebbe a ciascuno dei concorrenti, e quindi si considera come attribuito integralmente ai creditori e ai legatari non separatisti.

 

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