Sinallagma

Abbiamo definito il legame che lega prestazione e controprestazione, chiamandolo "sinallagma".

Questo legame deve esistere sia alla nascita del rapporto (sinallagma genetico) sia nel suo svolgimento (sinallagma funzionale).

Prendiamo ad esempio la locazione definito come il contratto dove una parte s'impegna a far godere  un immobile all'altra verso un corrispettivo (art. 1571 c.c.)

Se nel contratto di locazione si stabilisce che il corrispettivo è dovuto anche senza il godimento dell'immobile, si rompe il nesso che lega le due prestazioni sin dal momento della nascita del contratto, manca il sinallagma genetico e il contratto è nullo per difetto della causa;

Se, invece, in un regolare contratto di locazione, si continua a pretendere il canone anche dopo che non assicura più il godimento dell'immobile, c'è violazione del sinallagma funzionale e il rimedio a disposizione del conduttore non sarà la dichiarazione di nullità del contratto, nato valido, ma la risoluzione per inadempimento.

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