A voto plurimo

Fino la giugno 2014 era comunque vietato emettere azioni a voto plurimo;  il d.l. 91\2014 che ha modificato l'art. 127 quinquies del d.lgs. 58\98 ha previsto la possibilità che per scelta statutaria sia creata una particolare categoria di azioni a voto plurimo. Il voto plurimo, però, può limitarsi anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative Tuttavia i voti che spettano a ogni singola azione non possono essere superiori a 3. Poiché tale deroga al divieto di azioni a voto plurimo è contenuta nel d.lgs. 58\98, cioè la normativa speciale per le società quotate nei mercati regolamentati, si deve ritenere che tali azioni siano ammissibili solo per le società quotate ma non per quelle non quotate dove permane il divieto di azioni a voto plurimo ex art. 2351 comma 4.

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