Invalidità della società

La disciplina della invalidità della s.t.p. si avvicina a quella della nullità della S.p.a. in quanto deroga alle regole generali in tema di nullità; è, infatti previsto:

tassatività dei casi nullità  la nullità può essere pronunciata solo nei casi di difetto di costituzione e solo nei casi previsti in tema di nullità dei contratti(v. art. 1418 c.c.)

 

irretroattività della dichiarazione di nullità la dichiarazione di nullità o la pronuncia di annullamento non pregiudicano l’efficacia degli atti compiuti in nome della società; i soci sono comunque responsabili per le obbligazioni assunte dalla società poi dichiarata nulla o annullata
 

 

sanatoria della nullità  L'invalidità (e quindi anche la nullità) non può essere pronunciata quando la causa di essa è stata eliminata per effetto di una modificazione dell’atto costitutivo iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese
 

Sino ad ora abbiamo parlato di nullità, e delle eccezioni che la disciplina specifica prevista per la s.t.p. pone alla disciplina generale; dobbiamo aggiungere che invalidità può aversi anche nei casi di annullabilità; queste ipotesi sono quelle tipiche relative ai negozi giuridici (errore, violenza e dolo) riferite all'atto costitutivo della s.t.p.
 

 

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