Liquidazione

Verificatasi la causa di scioglimento, sarà necessario procedere alla liquidazione della società (artt. 2484 e ss. c.c.).

 Vediamo il procedimento ricordando che cliccando sulle parole in corsivo si attiva il relativo collegamento ipertestuale.



 

Ricordiamo che in base art. 4, d.lgs. 17-1-2003, n. 6 (Riforma della società), nel testo modificato dagli Avvisi di Rettifica e dall'Errata Corrige pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 4-7-2003, n. 153 e del 18-7-2003, n. 165, il termine di tre mesi indicato in tabella deve intendersi sostituito con il termine di 90 gg.

Potrebbe accadere che dopo la liquidazione vi siano creditori sociali ancora insoddisfatti; in questo caso i creditori potranno chiedere le somme loro dovute ai soci nei limiti di quanto ricevuto dalla società, oppure chiedere le somme ai liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa. Se la domanda è proposta entro un anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese,  può essere notificata presso l'ultima sede della società (art. 2495)
 

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