Organi

amministratori
sono nominati nell'atto costitutivo 
possono essere revocati solo dall'assemblea straordinaria 
possono essere sostituiti solo dall'assemblea straordinaria, ma è necessario anche l'approvazione degli altri amministratori rimasti in carica. Solo con l'accettazione della nomina si acquista la qualità di socio accomandatario
se cessano tutti gli amministratori la società si scioglie se nel termine di sei mesi non si è provveduto alla loro sostituzione e i sostituti non hanno accettato la carica
assemblea
è regolata come nella S.p.a. ma per alcune delibere sono previste maggioranze diverse 
collegio sindacale 
è disciplinato come nella S.p.a. Nel caso di cessazione di tutti gli amministratori nomina un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione; quest'ultimo, però, non diviene accomandatario

 
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