Altre operazioni sulle proprie azioni

L'articolo 2358 c.c. elenca altre operazioni che la società potrebbe compiere sulle proprie azioni e ne detta la relativa disciplina.
In primo luogo osserviamo che è sempre vietato alla società  neppure per tramite di società fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia ( art. 2358 comma 7)

L'art. 2358 si apre con un primo comma che potremmo definire "tombale", disponendo che: " La società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni"  facendo così intendere che il divieto sia assoluto, salvo però ad aggiungere subito dopo:" se non alle condizioni previste dal presente articolo". 

Quindi non è vero che  la società non può accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie, o meglio non è vero sempre, perché attivando una speciale procedura, quello che sembrava impossibile, diviene possibile, ma come?
In primo luogo le operazioni di cui stiamo parlando, gli amministratori devono redigere un'apposita relazione.
Un relazione che, per il terzo comma dell'art. 2358: "  illustri, sotto il profilo giuridico ed economico, l'operazione, descrivendone le condizioni, evidenziando le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, lo specifico interesse che l'operazione presenta per la società, i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società ed indicando il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni. Nella relazione gli amministratori attestano altresì che l'operazione ha luogo a condizioni di mercato, in particolare per quanto riguarda le garanzie prestate e il tasso di interesse praticato per il rimborso del finanziamento, e che il merito di credito della controparte è stato debitamente valutato".

La relazione è quindi il punto fondamentale, perché solo così la società potrà valutare la convenienza dell'operazione, ma potrebbe darsi che chi deve acquistare o sottoscrivere le azioni non è un soggetto qualsiasi, ma un amministratore della stessa società, oppure un amministratore della controllante, o ancora, proprio la controllante o terzi che agiscono per uno di questi soggetti; in tal caso la relazione dovrà attestare anche che l'operazione ( della concessione dei prestiti o garanzie) realizza al meglio l'interesse della società ( art. 2358 comma 5).

Redatta la relazione gli amministratori, provvederanno a depositarla presso la sede della società nei 30gg. dall'assemblea che dovrà decidere dell'operazione. Verrà poi la decisione che spetta all'assemblea straordinaria; l'assemblea potrà quindi disporre la concessione dei prestiti o garanzie, ma il comma 6 dell'art. 2358 pone comunque dei limiti alla volontà dell'assemblea, disponendo che: L'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite ai sensi del presente articolo non può eccedere il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, tenuto conto anche dell'eventuale acquisto di proprie azioni ai sensi dell'articolo 2357. Una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite è iscritta al passivo del bilancio".

Presa la decisione, il verbale dell'assemblea, con la relazione degli amministratori, è depositato entro trenta giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Normalmente accade che la società dà prestiti o garanzie per favorire dei soggetti che vogliano acquistare o sottoscrivere le sue azioni, ma quali azioni? Possono essere azioni "normali" o azioni "particolari" che un soggetto vuole acquistare, e cioè azioni che non sono in mano ai soci, ma sono della stessa società; sappiamo però, che per l'art. 2357 ter gli amministratori non possono disporre di queste azioni, se non con autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ma in questo caso l'art. 2358 ter comma 4 dispone che: In deroga all'articolo 2357-ter, quando le somme o le garanzie fornite ai sensi del presente articolo sono utilizzate per l'acquisto di azioni detenute dalla società ai sensi dell'articolo 2357 e 2357-bis l'assemblea straordinaria autorizza gli amministratori a disporre di tali azioni con la delibera di cui al secondo comma. Il prezzo di acquisto delle azioni è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 2437-ter, secondo comma. Nel caso di azioni negoziate in un mercato regolamentato il prezzo di acquisto è pari almeno al prezzo medio ponderato al quale le azioni sono state negoziate nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea".

Abbiamo visto che la società può distribuire, gratuitamente azioni ai propri dipendenti, creando così un nuova categoria di azioni, ma potrebbe anche decidere di non compiere tale operazione, volendo, però, comunque far acquistare azioni ai dipendenti; per giungere a tale scopo può anche fornirgli prestiti o garanzie, ma dovrebbe anche seguire la complessa procedura che abbiamo visto, mentre lo scopo che persegue la società è, evidentemente, quello di "fidelizzare" i dipendenti; per questi motivi il comma 7 dell'art. 2358 dispone che tutta l'immane procedura che abbiamo visto non si applica in questo caso e nel caso in cui si vogliano favorire i dipendenti di società controllanti o controllate.
 

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