Assemblea straordinaria e assemblee speciali

Come abbiamo già visto, l’assemblea straordinaria non è un’altra assemblea, diversa da quella ordinaria, ma è lo stesso organo che però decide su argomenti diversi e più “gravi” e con maggioranze più elevate rispetto all’assemblea ordinaria. Di conseguenza le regole di funzionamento sono di solito le stesse dell’assemblea ordinaria (procedimento assembleare, rappresentanza, presidenza, soci che non possono votare), ma con delle particolarità che la legge prevede, come nel caso del verbale che nell’assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Cominciamo con le competenze dell’assemblea straordinaria e dopo vedremo i quorum, i due elementi che caratterizzano l’assemblea straordinaria. Per il primo comma dell’art. 2365:

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Già da questo comma si capisce come le competenze dell’assemblea straordinaria siano in realtà individuate caso per caso dal codice, ricordiamo l’aumento e la riduzione del capitale sociale, l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni; in generale possiamo osservare che tutte le decisioni più importanti sono affidate all’assemblea straordinaria, come anche le deliberazioni sulla fusione, o la soppressione o istituzione di sedi secondarie. Ma, nonostante l’importanza delle decisioni da prendere, alcune competenze dell’assemblea possono essere delegate, per scelta statutaria, all’organo amministrativo, e sono:

1) le deliberazione sulla fusione nel caso di fusione per incorporazione ( 2505 e 20505 bis);
2) intuizione o soppressione di sedi secondarie;
3) riduzione del capitale sociale;
4) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
5) emissione di obbligazioni convertibili in azioni;
6) aumento del capitale sociale nei casi previsti dall’art. 2443.
La pubblicità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria, o di quelle delegate agli organi amministrativi, è disciplinata dall'art. 2436, in virtù del richiamo dell'ultimo comma dell'art, art. 2365.

Anche l'assemblea straordinaria necessita di determinati quorum, vediamo quali anche per le società che non fanno ricorso al capitale di rischio.

prima convocazione: per il comma 2 dell'art. 2368 :" L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di  più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata" . In questo modo è chiaro che una delibera sarà approvata solo se più della metà del capitale sociale voterà a favore, ma per fa questo dovrà essere anche presente; il quorum costituivo sarà quindi lo stesso di quello deliberativo;

seconda convocazione (art. 2369 comma 3): più di un terzo del capitale sociale (quorum costitutivo), mentre la delibera sarà approvata con il voto favorevole di almeno i 2\3 del capitale presente in assemblea (quorum deliberativo)

Anche in seconda convocazione lo statuto può prevedere maggioranze più elevate (art. 2369 comma 3), tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina delle cariche sociali.

Se però la deliberazione riguarda (art. 2369 comma 5):
1. Il cambiamento dell'oggetto sociale;
2. La trasformazione della società;
3. Lo scioglimento anticipato della società; 
4. Il trasferimento della sede sociale all'estero;
5. L'emissione di azioni privilegiate;
 i quorum deliberativi saranno diversi:

prima convocazione: più di 1\3 del capitale sociale;

seconda convocazione: più di 1\3 del capitale sociale

Occupiamoci ora dei quorum necessari alle società che fanno ricorso al capitale di rischio, e ricordiamo quanto abbiamo già detto in occasione dello studio dell'assemblea ordinaria, riportando il primo comma dell'art. 2369 novellato dal d.lgs. 27\2010.

Se all’assemblea non è complessivamente rappresentata la parte di capitale richiesta dall’articolo precedente, l’assemblea deve essere nuovamente convocata. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le assemblee delle società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, si tengono in unica convocazione alla quale si applicano, per l'assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e quarto comma, nonché dell'articolo 2368, primo comma, secondo periodo, e per l'assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma del presente articolo. Restano salve le disposizioni di legge o dello statuto che richiedono maggioranze più elevate per l'approvazione di talune deliberazioni.

Come si vede per le società che fanno ricorso al capitale di rischio, anche per l'assemblea straordinaria la regola sarà l'unica convocazione, mentre l'eccezione, statutaria, sarà nella seconda convocazione o anche in convocazioni successive alla seconda, sempre per previsione dello statuto.
Vediamo allora quali i quorum di questa unica convocazione.

È necessaria la presenza di almeno 1\5 del capitale sociale (quorum costitutivo) o la maggiore percentuale prevista dallo statuto; la delibera sarà approvata con il voto favorevole di almeno i 2\3 del capitale presente in assemblea (quorum deliberativo).  Lo statuto (o la stessa legge) può comunque prevedere maggioranze più elevate per l'approvazione di talune deliberazioni.


Le assemblee speciali.

I titolari di strumenti finanziari che hanno diritti amministrativi, e categorie di azionisti (diversi da quelli possessori di azioni ordinarie) hanno una loro assemblea, che funziona secondo le regole previste per l’assemblea straordinaria (art. 2376). Se l’assemblea generale degli azionisti intende prendere delle decisioni che pregiudicano categorie di azionisti o titolari di strumenti finanziari, le relative delibere devono essere approvate anche dalle loro assemblee speciali. Nulla è detto, però, sulle conseguenze del mancato rispetto di questa regola.
 

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