Azioni riscattabili

Sono previste dall'art. 2437 sexies c.c.
Si tratta di azioni che, se alienate, possono essere riscattate dalla società o dai singoli soci.

Ne parliamo in questa sede per comodità espositiva, perché non si tratta di una vera e propria categoria di azioni. Il diritto di riscatto, infatti, può essere attribuito a una qualsiasi categoria di azioni, come ci conferma lo stesso articolo 2437 sexies.

Queste azioni si sono rivelate di particolare utilità in particolari circostanze, come quelle in cui la partecipazione del socio si spiega alla luce di rapporti extrasociali, per esempio di lavoro o di fornitura.
Si è precisato in proposito, al fine di tutelare il capitale sociale, che il loro valore di riscatto è determinato secondo i criteri previsti per l'ipotesi di recesso e che resta salva l'applicazione della disciplina dell'acquisto di azioni proprie.


 
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