Categorie di azioni

Abbiamo già detto che le azioni attribuiscono al loro titolare il diritto ad essere socio; ciò vuol dire che attribuiscono anche i c.d. diritti di partecipazione, vale a dire quei diritti che permettono al socio di partecipare attivamente alla vita della società, come quello di voto.
Come è facile intuire, più azioni si posseggono, più poteri si avranno all'interno della società, ma si possono creare diverse categorie di azioni fornite di diritti diversi in numero, potremmo dire, illimitato.
Stabilito che la società può creare diverse categorie di azioni, dobbiamo allora chiederci che cosa s'intende per "categoria di azioni".
Ci risponde il codice civile all'art. 2348 c.c. secondo cui

è possibile creare categorie di azioni fornite di diritti diversi ma tutte le azioni appartenenti ad una stessa categoria conferiscono uguali diritti

di conseguenza

una categoria di azioni si caratterizza per il fatto di avere diritti diversi rispetto ad un altra ma con uguaglianza di diritti all'interno della stessa categoria

La ormai riconosciuta libertà di creare diverse categorie di azioni fomite di diversi diritti, non deve far pensare che la società possa senza limiti disporre dei diritti degli azionisti della categoria.
Non si potrebbe, infatti, creare categorie di azioni sprovviste del diritto agli utili, perché ciò sarebbe in contrasto con lo scopo del contratto di società che vede nella divisione degli utili elemento fondamentale della causa contrattuale ( art. 2247 c.c.), come sarebbe in contrasto con il divieto del patto leonino prevedere una categoria di azioni che non partecipa, non solo agli utili, ma anche alle perdite.
Si può invece giungere anche ad eliminare o limitare il diritto di voto (art. 2351 c.c.) ma tali azioni non possono superare la metà del capitale sociale.
Riportiamo, comunque, le categorie, di azioni più usate sino ad ora e previsti specificamente dal codice civile o da leggi speciali.

categorie di azioni
Ordinarie

Senza diritto di voto

Con diritto di voto limitato

A voto plurimo
 

Di risparmio ( per le società quotate nei mercati regolamentati)
 
Di godimento
 
Con prestazioni accessorie
 

Nel nostro elenco non abbiamo inserito le azioni privilegiate, poiché non più previste nel codice; queste azioni attribuivano un diritto di priorità nella distribuzione degli utili o nel rimborso del capitale. Tuttavia l'esistenza delle azioni postergate nelle perdite, insieme al fatto che il contenuto delle azioni delle diverse categorie è liberamente determinato dalla società (art. 2348 c.c.), ci fornisce l'argomento per affermare che è possibile costituire una categoria di azioni privilegiate nelle quali la misura del privilegio è liberamente determinata dalla società.

2350. Diritto agli utili e alla quota di liquidazione.
2351. Diritto di voto.
 

Torna al sommario società per azioni