Mancato pagamento delle quote

Abbiamo visto nel caso in cui si effettuino dei conferimenti in danaro, bisognerà versare almeno il 25% del conferimento all'atto della sottoscrizione dell'atto costitutivo, e poi, successivamente, si dovrà versare il rimanente del conferimento.

Se invece si conferiscono beni in natura o crediti, il conferimento deve essere eseguito per intero, come pure deve effettuato per intero il conferimento in danaro dell'unico socio.

L'articolo 2344 si riferisce all'ipotesi di mancato pagamento delle quote da parte di un socio, e l'ipotesi riguarda principalmente, se non esclusivamente, il caso in cui non sia stato versato l'intero conferimento in danaro; è accaduto quindi che il socio non esegue i pagamenti dovuti, che cosa dovranno fare allora gli amministratori di fronte a questo inadempimento?

Per prima cosa dovranno pubblicare una diffida al socio, addirittura nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione di questa diffida può tanto darsi che il socio si decida a pagare, oppure sia ancora moroso

 Di fronte a questa situazione gli amministratori possono promuovere un'azione per l'esecuzione del conferimento, in altre parole adiranno le vie legali per ottenere coattivamente ciò che il socio non ha versato spontaneamente, ma potrebbe darsi che una tale azione non sia conveniente o utile, magari perché si sa che il recupero delle somme dal socio è lungo e difficoltoso, e, allora, gli amministratori saranno costretti a seguire un'altra strada.

In primo luogo osserviamo che ci sono un certo numero di azioni che non sono state coperte da un conferimento, sono un po' come delle bottiglie vuote che bisognerà riempire di... conferimento, e allora gli amministratori offriranno queste azioni non coperte agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione, e ciò per evitare che un socio sia più favorito di altri in merito alle azioni che gli vengono offerte.
Ma la situazione può essere comunque non risolta, perché può accadere che i soci, o parte dei soci, cui sono state offerte le azioni non le abbiano volute. Di fronte a questo sostanziale rifiuto da parte degli altri soci di acquistare le azioni del socio moroso, gli amministratori proveranno a vendere le azioni a rischio e per conto del socio moroso, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione in mercati regolamentati.

La cosa è quindi potrebbe chiudersi qui, nel senso che queste azioni sono finalmente acquistate da altre persone, ma potrebbe ancora accadere che nessuno vuole queste azioni (deve essere una società che non ispira molta fiducia), e allora gli amministratori, oltre a poter dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme che lui già ha versato, salvo poi a verificare che ci  siano ulteriori danni, dovranno convocare l'assemblea straordinaria per far ridurre il capitale sociale. Il socio in mora, evidentemente non decaduto, non potrà votare nell'assemblea.

2344. Mancato pagamento delle quote.

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